| (Funzioni della Commissione di garanzia
per lo sport).
1. Tutti gli enti pubblici o privati che svolgono attività
sportiva presentano annualmente alla Commissione di garanzia
per lo sport i propri bilanci corredati di una relazione
sull'attività svolta e di un rendiconto analitico sull'impiego
dei fondi pubblici eventualmente ricevuti.
2. Le associazioni sportive, le federazioni aderenti al
CONI, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni
che ricevono fondi pubblici per lo sport sono tenuti a
depositare presso la Commissione di garanzia per lo sport i
propri statuti e regolamenti. Devono altresì depositare ogni
successiva modifica nonché comunicare le variazioni nella
composizione degli organi direttivi entro trenta giorni.
3. La Commissione di garanzia per lo sport può deliberare
la sospensione, in tutto o in parte, dei contributi ad enti in
caso di violazioni delle norme della presente legge.
4. La Commissione di garanzia per lo sport presenta ogni
anno al Parlamento una relazione sulla sua attività.
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