| (Funzioni delle regioni).
1. Le regioni, sulla base dei princìpi e delle linee
contenuti nel piano biennale per lo sport di cui al comma 2
dell'articolo 2, provvedono alla programmazione degli
investimenti ed al finanziamento delle attività sportive non
agonistiche nell'ambito del loro territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni possono istituire
un apposito comitato regionale per la programmazione sportiva,
il quale provvede a redigere una proposta di piano biennale
regionale dello sport, previa consultazione di tutti i comuni
compresi nel territorio della regione.
3. Il piano biennale regionale dello sport contiene le
direttive secondo le quali
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i comuni devono, nella loro autonomia, promuovere l'attività
sportiva sul loro territorio e localizzare gli impianti
costruiti con finanziamenti regionali; il piano triennale
regionale contiene inoltre le norme quadro sulla base delle
quali i comuni provvedono a regolamentare la gestione degli
impianti sportivi.
4. Il piano biennale regionale dello sport è adottato dal
consiglio regionale.
5. Fanno parte del comitato regionale per la programmazione
sportiva:
a) il presidente della giunta regionale o un
assessore da lui delegato;
b) il delegato regionale del CONI;
c) tre rappresentanti degli enti di promozione
sportiva;
d) cinque rappresentanti regionali delle
federazioni sportive affiliate al CONI;
e) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.
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