| (Funzioni dei comuni).
1. I comuni, secondo le direttive indicate nel piano
biennale regionale dello sport, di cui al comma 2
dell'articolo 6, promuovono l'attività sportiva sul loro
territorio.
2. I comuni provvedono alla localizzazione degli impianti
sportivi costruiti con finanziamenti regionali e sovrintendono
alla loro gestione, direttamente o mediante concessione a
terzi. I comuni provvedono altresì a regolamentare l'utilizzo
degli impianti sportivi.
3. In ogni comune con popolazione superiore a diecimila
abitanti è istituito un comitato comunale per lo sport al
quale partecipano un rappresentante del CONI, tre
rappresentanti degli enti di promozione sportiva e cinque
rappresentanti di associazioni sportive presenti nel
territorio comunale. Il comitato è presieduto dal sindaco o da
un suo rappresentante e svolge funzioni consultive nei
confronti del consiglio comunale in materia di attività
sportive.
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