| (Funzioni del CONI).
1. Il CONI svolge le funzioni previste dalla Carta olimpica
e rappresenta le federazioni sportive italiane, nei cui
confronti svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di
vigilanza, ratificandone gli statuti e le relative
modifiche.
2. Il CONI è ente privato d'interesse pubblico retto da un
proprio statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento nel rispetto di quanto disposto all'articolo
9.
3. Compito specifico del CONI è organizzare le attività
sportive agonistiche ad ogni livello in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale
olimpico e delle federazioni sportive internazionali. Al fine
di realizzare gli impianti sportivi il CONI collabora con le
regioni e gli altri enti locali, con gli organismi
internazionali nonché con le associazioni, le società e gli
altri enti.
4. Il CONI è tenuto a seguire le linee di indirizzo
stabilite nel piano biennale dello sport di cui al comma 2
dell'articolo 2.
5. Il CONI svolge funzioni di consulenza tecnica nei
confronti degli enti pubblici in relazione alla costruzione e
alla gestione di impianti sportivi.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del CONI
e delle federazioni sportive è disciplinato in base ad un
contratto collettivo nazionale appositamente stipulato con le
organizzazioni sindacali.
7. Fino all'entrata in vigore del primo contratto
collettivo nazionale di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
| |