| (Norme quadro sul CONI
e sulle federazioni sportive).
1. Il CONI adotta il proprio statuto il quale deve essere
formulato secondo criteri di democraticità. Devono altresì
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essere formulati secondo criteri di democraticità gli statuti
di ciascuna federazione sportiva affiliata, nonché gli statuti
di ciascuna singola società aderente.
2. Il CONI è finanziato con una quota delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 13 con le modalità previste dal
medesimo articolo 13 e provvede alla ripartizione dei
finanziamenti di sua spettanza tra le singole federazioni
secondo regole che tengano conto della natura e delle
caratteristiche delle singole discipline sportive, del numero
degli aderenti a ciascuna federazione, delle attività da
queste effettivamente svolte, delle direttive contenute nel
piano biennale dello sport dei proventi derivanti a ciascuna
federazione dai propri iscritti nonché dalle manifestazioni
svolte a pagamento.
3. Alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal
CONI si applicano le disposizioni vigenti in materia
tributaria per gli enti di beneficenza e di istruzione.
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