| (Comitato per la diffusione
della pratica sportiva).
1. Per favorire il coordinamento fra la propria attività e
l'attività degli enti di promozione sportiva lo statuto del
CONI prevede l'istituzione del Comitato per la diffusione
della pratica sportiva, con funzioni consultive.
2. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascun
ente di promozione sportiva e da un numero di rappresentanti
del CONI pari alla somma dei rappresentanti degli enti di
promozione sportiva.
3. Il presidente del CONI presiede il Comitato. Sono eletti
due vicepresidenti scelti a rotazione fra i rappresentanti
degli enti di promozione sportiva.
4. Gli enti di promozione sportiva possono riunirsi in
federazione.
5. Lo statuto del CONI, allo scopo di favorire il
coordinamento fra le organizzazioni impegnate nella diffusione
della pratica sportiva, prevede la possibilità di riconoscere
federazioni costituite fra almeno cinque enti di promozione
sportiva, intesi come associazioni di società sportive non
aventi prevalente finalità agonistica. Il riconoscimento quale
federazione sportiva comporta la presenza di propri
rappresentanti nel Consiglio nazionale del CONI con voto
deliberativo.
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