| (Sport nella scuola).
1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi per incentivare l'attività sportiva
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nelle scuole di ogni ordine e grado, conformandosi ai
princìpi desumibili dalla presente legge.
2. I decreti legislativi dovranno contenere norme per
l'istituzione del Servizio sportivo della scuola, per
assicurare la costruzione di strutture che consentano lo
svolgimento dell'attività sportiva di base in ogni singola
scuola, per rendere possibile la formazione e l'assunzione di
istruttori qualificati, avvalendosi anche di atleti che
abbiano conseguito risultati di rilievo nazionale o
internazionale e provvedendo a riformare gli studi
sportivi.
3. Le regioni, le province ed i comuni sono tenuti a
collaborare con la scuola al fine di reperire le strutture
eventualmente necessarie ai fini di cui al presente articolo,
nell'ambito di un utilizzo coordinato e programmato degli
impianti sportivi già esistenti e di quelli da realizzare.
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