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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5717
DDL0466-0015
Progetto di legge Camera n. 466 - testo presentato - (DDL12-466)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C466. TESTIPDL
...C466.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC466 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Fondo nazionale dello sport).
    1.  E' istituito il Fondo nazionale dello sport i cui
  stanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    2.  Le risorse del Fondo sono costituite:
        a)  dai proventi, al netto dei costi di gestione ed
  al netto delle quote attribuite dalla legge al CONI ed agli
  enti di promozione sportiva, di tutti i concorsi a
  pronostico;
        b)  da contributi dello Stato;
        c)  da contributi di privati cittadini o enti.
    3.  Le risorse del Fondo sono ripartite ogni due anni fra le
  singole regioni ed il CONI, in base alle indicazioni del piano
  biennale dello sport adottato dal Consiglio dei ministri.
    4.  Il CONI provvede alla ripartizione della quota di sua
  spettanza secondo i criteri di cui all'articolo 9.
 
                              Pag. 13
 
    5.  Le regioni ripartiscono le quote di loro spettanza fra i
  comuni e gli enti di promozione sportiva regionale, ai sensi
  degli articoli 7 e 10.
    6.  Le regioni ed i comuni possono stanziare somme a carico
  dei propri bilanci per concorrere all'attuazione dei loro
  programmi ai fini di cui alla presente legge.  Il piano
  biennale dello sport ed i piani regionali biennali dello sport
  indicano la ripartizione fra spese per impianti sportivi e
  spese per attività sportive delle somme pubbliche messe a
  disposizione o direttamente impegnate.
    7.  La gestione dei concorsi a pronostico è affidata in
  concessione al CONI.
    8.  Al CONI è destinata una quota dei proventi dei concorsi
  a pronostico, al netto dei costi di gestione pari al 30 per
  cento e il CONI stesso provvede a trasferire, secondo i
  criteri di ripartizione stabiliti in sede di piano biennale
  dello sport, una quota pari al 5 per cento agli enti di
  promozione sportiva.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-466 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0466 TOTPAG=0013 TOTDOC=0015 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=018 PAGFIN=0013 RIGFIN=019 UPAG=SI PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=046600 00 FASCIDC=12DDL0466 SORTNAV=0046600 000 00000 ZZDDLC466 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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