| (Fondo nazionale dello sport).
1. E' istituito il Fondo nazionale dello sport i cui
stanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le risorse del Fondo sono costituite:
a) dai proventi, al netto dei costi di gestione ed
al netto delle quote attribuite dalla legge al CONI ed agli
enti di promozione sportiva, di tutti i concorsi a
pronostico;
b) da contributi dello Stato;
c) da contributi di privati cittadini o enti.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite ogni due anni fra le
singole regioni ed il CONI, in base alle indicazioni del piano
biennale dello sport adottato dal Consiglio dei ministri.
4. Il CONI provvede alla ripartizione della quota di sua
spettanza secondo i criteri di cui all'articolo 9.
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5. Le regioni ripartiscono le quote di loro spettanza fra i
comuni e gli enti di promozione sportiva regionale, ai sensi
degli articoli 7 e 10.
6. Le regioni ed i comuni possono stanziare somme a carico
dei propri bilanci per concorrere all'attuazione dei loro
programmi ai fini di cui alla presente legge. Il piano
biennale dello sport ed i piani regionali biennali dello sport
indicano la ripartizione fra spese per impianti sportivi e
spese per attività sportive delle somme pubbliche messe a
disposizione o direttamente impegnate.
7. La gestione dei concorsi a pronostico è affidata in
concessione al CONI.
8. Al CONI è destinata una quota dei proventi dei concorsi
a pronostico, al netto dei costi di gestione pari al 30 per
cento e il CONI stesso provvede a trasferire, secondo i
criteri di ripartizione stabiliti in sede di piano biennale
dello sport, una quota pari al 5 per cento agli enti di
promozione sportiva.
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