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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5719
DDL0467-0002
Progetto di legge Camera n. 467 - testo presentato - (DDL12-467)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C467. TESTIPDL
...C467.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC467 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' sentita da più parti l'esigenza
  di una compiuta disciplina legislativa di quel fenomeno, in
  rapida espansione, definibile come "famiglia di fatto", che
  fornisca tutela giuridica agli effetti di una forma di
  convivenza non corrispondente al matrimonio di tipo
  "classico", e mantenga salvo anche in questo tipo di
  convivenza il principio di parità giuridica riconosciuto nel
  matrimonio e tutelato costituzionalmente.
    La convivenza  more uxorio,  fenomeno rilevato
  dall'ISTAT in una percentuale di circa l'1,3 per cento delle
  famiglie, con punte del 4,6 per cento localizzate nei grandi
  comuni del nord, risulta crescere in misura rilevante, con una
  stratificazione sociale estremamente diversificata anche per
  età.
    Convivono  more uxorio  giovani che per libera scelta
  rifiutano il matrimonio; anziani che trovano nella convivenza
  una occasione di solidarietà ed assistenza priva di legami
  formali, ai quali non hanno più interesse anche per mancanza
  di concrete prospettive nella filiazione; coniugi separati,
  costretti a tale scelta nelle more della sentenza di divorzio;
  divorziati, che non intendono ripetere l'esperienza del
  matrimonio.
    Attualmente la legge si occupa del fenomeno in argomento
  solo con riferimento allo  status  giuridico dei figli
  generati da conviventi, e che vengono equiparati ai figli
  legittimi, se riconosciuti.  Sussistono tuttavia ancora
  disparità di trattamento, ad esempio nel diritto
  successorio.
 
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    La giurisprudenza costante della Cassazione (si vedano la
  sentenza n.60 del 15 gennaio 1969, e altre successive) si è
  interessata al problema riconoscendo la figura del convivente
  more uxorio,  in occasione della individuazione della
  natura giuridica dell'adempimento in favore del convivente, al
  quale si è riconosciuto carattere di obbligazione naturale,
  quindi non ripetibile.
    L'esigenza di non ledere la libertà di scelta di chi
  intende costituire un rapporto di coppia alternativo a quello
  matrimoniale potrebbe consigliare a non introdurre modifiche
  all'attuale ordinamento; la rilevanza però degli effetti
  economici derivanti dai rapporti di convivenza e la necessità
  di tutelare il convivente economicamente più debole hanno
  indotto invece a regolamentare le singole situazioni con il
  riconoscimento giuridico della convivenza  more uxorio
  senza giungere ad una vera e propria istituzionalizzazione
  della stessa.
    L'articolo 1 definisce rilevante la convivenza non
  occasionale, che abbia quindi un minimo di costanza, tra due
  persone di sesso diverso.
    L'articolo 2 introduce formalità anagrafiche, alle quali
  corrispondono modifiche all'articolo 89 dell'ordinamento dello
  stato civile, contenute nell'articolo 12.
    Nel prevedere il contenuto della dichiarazione di
  convivenza da rendere all'ufficiale di stato civile si è
  voluta limitare la formalità al minimo indispensabile per
  l'applicazione della legge, con il fine di evitare situazioni
  di incertezza, anche a tutela dei diritti dei terzi (locatore,
  erede, figli, eccetera).
    La difficoltà di prevedere un regime patrimoniale tipico e
  generale per la famiglia di fatto è stata risolta lasciando
  piena libertà di scelta ai conviventi, sia per non creare
  sovrapposizioni con l'istituto del matrimonio, sia per non
  istituzionalizzare tali rapporti oltre i limiti determinati
  dalla
  rilevanza economica e sociale dei rapporti di convivenza.
    Lo stesso principio ha suggerito la formulazione
  dell'articolo 4 (impresa familiare), che aggiunge il
  convivente  more uxorio  tra i beneficiari dell'impresa
  familiare (articolo 230- bis  del codice civile), e
  dell'articolo 5 (successione nel contratto di locazione), che
  modifica l'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392,
  prevedendo anche a tutela del locatore che la situazione di
  convivenza  more uxorio  sia stata resa nota allo stesso
  locatore.
    Altrettanto opportuno si è ritenuto attribuire al
  convivente, se la convivenza  more uxorio  abbia avuto
  durata di almeno tre anni, diritti successori che lo tutelino
  dalle conseguenze più gravose, stabilendo in suo favore il
  diritto di abitazione della casa adibita a residenza e l'uso
  dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto o
  comuni.
    L'articolo 8 doverosamente inserisce il convivente  more
  uxorio  tra le vittime del reato di maltrattamenti in
  famiglia; analogamente si è proceduto con l'articolo 9, che
  estende la definizione di prossimi congiunti di cui
  all'articolo 307 del codice penale, e con l'articolo 10 che
  estende i casi di non punibilità di cui all'articolo 649 dello
  stesso codice.
    In relazione all'affidamento dei figli si è ritenuto di
  poter confermare anche per i provvedimenti conseguenti alla
  cessazione della convivenza  more uxorio  l'attuale
  normativa in vigore; si è però voluta espressamente precisare
  la competenza del tribunale, attribuita ai sensi dell'articolo
  155 del codice civile, in virtù dei buoni risultati di tale
  soluzione già adottata per altre casistiche affini.
    Si è poi ritenuto necessario, con l'articolo 12, aggiornare
  l'articolo 89 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, con
  l'inserimento della dichiarazione di convivenza  more
  uxorio  tra le annotazioni da apportare nell'atto di
  nascita.
 
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