| 1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c),
c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno
1994.
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