| (Iscrizione nei registri dello stato civile).
1. A richiesta dei conviventi, con dichiarazione rilasciata
da entrambe le parti, l'ufficiale di stato civile del comune
di residenza provvede all'iscrizione anagrafica del rapporto
di convivenza more uxorio.
2. La dichiarazione di convivenza more uxorio deve
confermare la sussistenza di tutti gli elementi di cui
all'articolo 1.
3. Nel caso di dichiarazione della cessazione della
convivenza more uxorio resa da una delle parti,
l'ufficiale dello stato civile deve notificare copia della
suddetta dichiarazione all'altro convivente entro venti
giorni.
4. L'ufficiale dello stato civile che rifiuti di ricevere
la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, deve rilasciare un
certificato con la indicazione dei motivi.
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