| (Impresa familiare).
1. Il terzo comma dell'articolo 230- bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Ai fini delle disposizioni di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, il convivente more
uxorio, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo".
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