| (Successione nel contratto di locazione).
1. L'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Successione nel contratto) - 1. In
caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il
coniuge, il convivente more uxorio, gli eredi ed i
parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro
coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
attribuito dal giudice a quest'ultimo.
3. In casi di separazione consensuale o di nullità
matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i
due si sia così convenuto.
4. In caso di cessazione della convivenza more uxorio
il convivente ha diritto di succedere nel contratto di
locazione a condizione che sia stata comunicata al locatore la
situazione di convivenza more uxorio esistente ai sensi
di legge".
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