| (Risarcimento del danno).
1. Spetta al convivente more uxorio il diritto al
risarcimento del danno derivato
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da fatto illecito che determini la morte dell'altro
convivente, in concorso con gli altri eredi.
2. La quota spettante al convivente more uxorio è
determinata dal giudice in relazione all'entità del
risarcimento, alla durata della convivenza, ai bisogni dei
beneficiari.
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