| (Diritti successori del convivente
more uxorio).
1. Dopo l'articolo 551 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 551- bis (Diritti del convivente
more uxorio) - Quando la convivenza more uxorio abbia
avuto la durata di almeno tre anni, il convivente superstite
ha diritto di abitazione della casa adibita a residenza dei
conviventi more uxorio e di uso dei mobili che la
corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti
gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva.
E' facoltà degli eredi soddisfare le ragioni del convivente
more uxorio mediante la corresponsione di una rendita
vitalizia oppure mediante l'assegnazione di un capitale da
determinarsi di comune accordo o in mancanza dal giudice,
avuto riguardo alle circostanze del caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni il
convivente superstite conserva i propri diritti di uso e di
abitazione".
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