| (Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli).
1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia, ivi compreso
il convivente more uxorio, un minore di anni quattordici
o una persona sottoposta alla sua
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autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di
una professione o arte, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni".
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