| (Estensione della definizione
di prossimi congiunti).
1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi
congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il
convivente more uxorio, i fratelli, le sorelle, gli
affini dello stesso grado, gli zii e i nipoti. Nondimeno,
nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono
gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia
prole".
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