| 1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o
minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato
sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione
della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati
nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella
dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto
l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano
intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio
decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze
rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini
della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze
realizzate nel periodo d'imposta precedente.";
b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta
sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla
plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del
7 per cento sul corrispettivo pattuito.".
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a),
si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a
partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1^
ottobre 1993; il decreto del Ministro delle finanze, con il
quale sono resi noti i coefficienti di adeguamento da
utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 aprile
1994.
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