| 1. All'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1- bis. Ai fini della realizzazione degli interventi
di cui alla lettera a) del comma 1, è prevista, in
particolare, la concessione di finanziamenti alla Lega del
Filo d'Oro per l'attività di assistenza, riabilitazione,
recupero e reinserimento dei sordociechi e pluriminorati
sensoriali".
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