| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994,
1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, a carico del Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei
cittadini handicappati, iscritto al capitolo 2956 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno 1994, e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
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