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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5738
DDL0469-0002
Progetto di legge Camera n. 469 - testo presentato - (DDL12-469)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C469. TESTIPDL
...C469.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC469 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Riproponiamo in questa
  legislatura la questione dell'esercizio del diritto di voto
  degli italiani all'estero, una battaglia condotta dal lontano
  ottobre 1955 e contrastata con un ostruzionismo strisciante
  dalle forze della sinistra mentre le altre forze politiche,
  rassegnate,
  non si sono mai mosse, così da determinare una situazione
  unica, l'insabbiamento per oltre trentotto anni senza che le
  proposte relative al voto all'estero potessero giungere ad una
  discussione in Aula.
    Tutto ciò sino al giugno del 1993 quando, nell'Aula di
  Montecitorio, venivano
 
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  approvati nostri emendamenti con i quali si riconosceva
  l'elettorato attivo e poi anche l'elettorato passivo dando
  così la possibilità, per la prima volta, ai nostri
  connazionali all'estero di eleggere direttamente i loro
  rappresentanti nel Parlamento italiano.
    Il Governo dopo quella data ebbe la preoccupazione di
  eccezioni di costituzionalità su quanto era avvenuto circa le
  "circoscrizioni estere" che erano state indicate e che
  comportavano, specie per quanto si riferiva al Senato,
  valutazioni contrapposte.
    Il Governo presentò allora un disegno di legge
  costituzionale per la modifica degli articoli 48, 56 e 57
  della Costituzione.  Per la verità l'articolo 48 non veniva
  modificato ma vi era una norma aggiuntiva per assicurare, con
  legge, le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di
  voto.
    E' inutile oggi ripetere le osservazioni che vennero fatte
  allora anche da parte nostra: noi denunciammo comunque, non
  tanto il merito del provvedimento, quanto lo strumento
  pericoloso di spostare nel tempo la decisione favorevole ai
  nostri connazionali residenti all'estero.
    Purtroppo avevamo previsto quanto sarebbe accaduto.  Il
  Senato e la Camera approvarono in prima lettura il predetto
  disegno di legge costituzionale presentato dal Governo.
  Successivamente, il 10 novembre 1993, al Senato lo stesso
  testo non raggiunse il  quorum  richiesto.
    Ripresentiamo dunque nella XII legislatura lo stesso
  articolato di allora che ha avuto il consenso nei due rami del
  Parlamento, sia pure in prima lettura.
    Evitiamo in tal modo ogni opposizione pretestuosa e
  chiudiamo i varchi ad eccezioni il cui accoglimento potrebbe
  pregiudicare anche le future operazioni elettorali.
    Da ciò nasce l'esigenza di far approvare rapidamente sia il
  progetto di legge costituzionale, sia in parallelo la
  normativa ordinaria di attuazione.
    A tal proposito abbiamo presentato la proposta di legge n.
  50 con la quale si prevedono l'esercizio del diritto di voto
  per corrispondenza, e la creazione di "circoscrizioni estere"
  in attuazione della Costituzione, così modificata, come
  previsto con la presente proposta, agli articoli 48, 56 e
  57.
    Vi è l'integrazione dell'articolo 48 della Costituzione che
  disciplina l'elettorato attivo, con un nuovo comma, che nello
  spirito dell'articolo 3 della Costituzione di uguaglianza
  sostanziale affidi alla legge ordinaria il compito di
  assicurare le condizioni per un esercizio effettivo del
  diritto di voto da parte degli elettori residenti
  all'estero.
    Si debbono inoltre modificare: l'articolo 56 per la
  elezione della Camera dei deputati e l'articolo 57 per la
  elezione del Senato in quanto nell'attuale Costituzione si
  prevede la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni o tra
  le regioni in base alla popolazione quale risulta dall'ultimo
  censimento generale, determinando così equivoci interpretativi
  che possono escludere la istituzione di "circoscrizioni
  estere".
    Con l'attuale proposta si evita una errata interpretazione
  e i cittadini residenti all'estero potranno eleggere un
  determinato numero di componenti delle due Camere in
  circoscrizioni appositamente istituite.  Si potrà esercitare il
  diritto di voto nel Paese di residenza così come tutti i Paesi
  civili del mondo hanno stabilito.
    Gli articoli 2 e 3 della nostra proposta di legge
  costituzionale permettono dunque di recepire quanto era stato
  già approvato alla Camera con l'emendamento Tremaglia il 30
  giugno 1993 e secondo le indicazioni emerse dai lavori del
  Consiglio generale degli Italiani all'estero (CGIE)
  nell'assise straordinaria del 20 ottobre 1992, e quanto era
  stato deciso dalla Camera e dal Senato già in prima lettura
  del disegno di legge costituzionale del Governo.
    Vi è poi, predeterminato, il numero dei deputati e senatori
  da eleggere da parte della comunità italiana all'estero più
  che, almeno per ora, stabilire la rappresentanza in
  proporzione al numero dei cittadini non residenti nel
  territorio nazionale.
    Con la legge ordinaria si risolveranno i problemi della
  procedura e quelli della definizione delle circoscrizioni.
    Con la legge ordinaria si renderà inoltre effettivo
  l'esercizio del diritto di voto dei
 
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  marittimi imbarcati su navi italiane in navigazione o in
  sosta in porti esteri, nonché di quanti si recano all'estero
  per lavoro o per studio durante un periodo limitato di
  tempo.
    Noi chiediamo una corsia preferenziale per questo
  provvedimento perché deve cessare il periodo degli inganni nei
  confronti di milioni di cittadini italiani che non possono
  essere più né discriminati né
  abbandonati; deve finire nell'immediato la violazione dei
  diritti costituzionali nei confronti dei nostri connazionali
  che debbono poter finalmente votare ed essere votati.
    Devono essere finalmente partecipi, unitamente a tutti gli
  altri cittadini che risiedono in Italia, dei problemi della
  Nazione italiana e devono poter dare il loro contributo
  "elettorale", anche nel Parlamento, per la rinascita della
  loro Patria.
 
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