| Onorevoli Colleghi! -- La legge 5 febbraio 1992, n. 104
(legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), ha previsto una serie di
misure nei vari campi della prevenzione, cura e riabilitazione
e ha posto princìpi generali cui l'ordinamento deve
conformarsi per prevenire e rimuovere le condizioni che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento
della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona disabile alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
In attuazione di tali princìpi si rende necessario
promuovere l'emanazione di norme positive intese ad assicurare
una reale integrazione del soggetto disabile nel tessuto
sociale.
Sono infatti note le condizioni di grave disagio morale ed
economico in cui si
trovano le persone disabili cui è quasi sempre preclusa la
possibilità di accedere ai servizi pubblici essenziali, come
la mobilità e l'informazione che, se sono importanti per le
persone normali, assumono carattere di impellente necessità
per i disabili, costretti all'isolamento per l'impossibilità
di usufruire di altri servizi.
Si pensi ai mezzi di trasporto pubblico, che, nonostante le
leggi in vigore e in particolare la menzionata legge n. 104
del 1992 (articolo 26), non consentono l'accesso agli invalidi
aventi difficoltà di deambulazione, per cui questi sono
obbligati a servirsi dell'automobile sia per il trasporto
urbano sia per quello extra-urbano.
Relativamente ai servizi televisivi e telefonici, si è ben
lungi dalla concreta realizzazione dei progetti volti a
rendere possibile l'accesso dei disabili all'informazione
attraverso detti servizi.
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Occorre pertanto stabilire speciali agevolazioni che
consentano agli invalidi di far fronte al maggiore costo di
detti servizi, non sembrando giusto che la mancata attuazione,
da parte dello Stato e di altri enti, delle norme che
prevedono il diritto alla libera circolazione e
all'informazione debba tradursi in un danno per i disabili,
aggravando sensibilmente la loro già grave condizione
fisica.
Richieste in tal senso sono state presentate
dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, la
quale ha proposto la concessione, secondo modalità da
stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, della riduzione del 50 per cento del prezzo della
benzina o del gasolio agli invalidi aventi capacità di
deambulazione notevolmente ridotte, accertate con la procedura
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per il rilascio del
contrassegno speciale.
In analogia a quanto attualmente previsto per i ciechi
civili assoluti, ai quali è riconosciuta una riduzione della
tariffa ferroviaria, l'Associazione ha proposto, in favore
degli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili, e cioè
con invalidità permanente del 100 per cento, una riduzione del
50 per cento su tutti i mezzi pubblici, compresi quelli
ferroviari, facendo salve le più favorevoli concessioni
eventualmente
già previste per i viaggi sui mezzi pubblici locali, urbani
ed extra urbani.
Inoltre, considerata l'inaccessibilità, da parte degli
invalidi totalmente inabili, agli apparecchi pubblici
telefonici e la conseguente loro necessità di servirsi di
telefoni cellulari anche per comunicazioni urgenti inerenti al
loro stato di invalidità, è stata proposta la concessione di
un contributo del 50 per cento del prezzo di vendita per
l'acquisto di detti apparecchi e la riduzione di eguale misura
del canone di abbonamento telefonico prevedendo,
nell'occasione, la stessa riduzione per il canone di
abbonamento radio-televisivo, per dare agli invalidi una
comprensibile agevolazione per l'accesso all'informazione
radiofonica e televisiva.
E' stata, infine, proposta, per gli invalidi non
deambulanti, una corsia preferenziale per l'accesso agli
uffici pubblici e privati, onde evitare il disagio, per loro
insopportabile, di lunghe file dinanzi agli sportelli.
La concessione delle suddette agevolazioni risponde a
indubbie ragioni di equità, per cui riteniamo doveroso
presentare l'unita proposta di legge, il cui onere
finanziario, previsto in lire 1 miliardo per ciascun anno può
essere coperto con gli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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