| 1. Agli invalidi civili con capacità di deambulazione
notevolmente ridotte, provvisti del contrassegno speciale di
cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è concessa
la riduzione del 50 per cento sul prezzo di acquisto della
benzina o del gasolio per motori diesel, fino a un
massimo, rispettivamente, di 500 e di 250 litri al mese.
2. Agli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili
sono concessi i seguenti benefici:
a) riduzione del 50 per cento della tariffa
relativa ai viaggi sui mezzi pubblici di trasporto, compresi
quelli ferroviari, ferme rimanendo le più favorevoli
concessioni già in atto;
b) riduzione del 50 per cento del canone di
abbonamento radiotelevisivo e del canone degli apparecchi
telefonici;
c) contributo del 50 per cento del prezzo di
vendita per l'acquisto di apparecchi telefonici
radiomobili.
3. Gli invalidi civili non deambulanti hanno diritto di
precedenza assoluta per l'accesso agli uffici pubblici e
privati, per il disbrigo delle loro pratiche
amministrative.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo.
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