| 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, previsto in lire 1.000.000.000 annue, si
provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
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