| Onorevoli Colleghi! -- Come è noto, sono molti anni che si
dibatte il problema della riforma del collocamento
obbligatorio, problema varie volte sollecitato
dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
(ANMIC), che, avendo per legge la rappresentanza e la tutela
degli invalidi e perciò la responsabilità giuridica nei loro
confronti, ha in numerose occasioni prospettato l'esigenza di
una rapida definizione attraverso l'approvazione delle
iniziative parlamentari presentate in materia nelle passate
legislature.
Dopo approfonditi studi e ricerche e dopo ripetuti
confronti con l'ANMIC, si è pervenuti, al termine della X
legislatura, all'approvazione al Senato di un testo unificato,
che però non ha ottenuto la definitiva approvazione dell'altro
ramo del Parlamento a causa della fine della legislatura.
Nel corso dell'XI legislatura il Senato ha ripreso la
discussione del problema,
addivenendo ad una nuova formulazione del testo unificato,
senza però pervenire alla sua approvazione.
Ora che il Parlamento ha ripreso la sua attività si rende
necessario porre la massima attenzione a questo problema, che
interessa vaste categorie di disabili e le loro famiglie.
Riteniamo quindi di estrema importanza la riproposizione
dell'iniziativa, prendendo per base il testo approvato dal
Senato e apportandovi le modifiche ritenute necessarie, in
gran parte approvate dall'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili.
La modifica principale riguarda gli organi cui è affidato
il servizio del collocamento obbligatorio.
Il testo approvato dal Senato riconduceva detto servizio al
sistema in vigore per il collocamento ordinario, prevedendo
come organi ad esso preposti le sezioni
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circoscrizionali per l'impiego e, nel loro seno, una
commissione circoscrizionale, con compiti di vigilanza sulla
regolarità di attuazione della legge, e un comitato
circondariale, definito come organo tecnico della
commissione.
Inoltre si prevedeva, presso la Commissione centrale per
l'impiego, di cui alla legge 1^ giugno 1977, n. 285,
l'istituzione di una sottocommissione centrale con compiti di
carattere organizzativo, tecnico e amministrativo.
Siffatto sistema, basato sul reclutamento circoscrizionale,
se può essere idoneo per le assunzioni ordinarie, alle quali
partecipano la generalità dei cittadini per tutti i posti
disponibili, si rileva non appropriato per le assunzioni
riservate alle categorie protette, dato il limitato numero dei
posti conferibili, la cui assegnazione, se operata in ambito
circoscrizionale, non consentirebbe un'adeguata selezione. Il
sistema, inoltre, appare non applicabile nei territori
circoscrizionali in cui non vi sono aziende di rilievo, che
possano offrire agli invalidi posti di lavoro. Si verrebbe
quindi a determinare una situazione di discriminazione
geografica.
Si ravvisa pertanto l'opportunità di mantenere il sistema
su base provinciale, confermando come organi preposti al
servizio di collocamento obbligatorio gli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione che, peraltro, offrono
maggiori garanzie di obiettività e più ampie possibilità di
selezione.
In relazione a detta modifica di base, l'istituzione del
comitato per il diritto al lavoro dei disabili dev'essere
prevista presso gli uffici provinciali del lavoro e non presso
le sezioni corcoscrizionali.
Presso gli stessi uffici provinciali devono operare le
esistenti commissioni per l'impiego, con i compiti
previsti.
Si ritiene inoltre di dover confermare la Commissione
centrale per l'impiego nella composizione e con i compiti
previsti dall'articolo 3- bis della legge 1^ giugno 1977,
n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 479, mentre appare del tutto superflua la
sottocommissione centrale di cui all'articolo 6 del testo
unico approvato dal Senato.
In sostanza, il sistema di collocamento obbligatorio che si
propone e che appare informato a criteri di obiettività e di
snellezza prevede i seguenti organi:
uffici provinciali di collocamento, presso i quali sono
istituiti gli elenchi dei disabili con le relative
graduatorie;
commissioni provinciali per l'impiego, con funzioni di
vigilanza sulla regolarità della tenuta di detti elenchi;
comitati provinciali per il diritto al lavoro dei
disabili, organi tecnici delle commissioni provinciali, che
accertano le potenzialità lavorative del disabile, ne
dispongono l'avviamento al lavoro o ai corsi di formazione
professionale ovvero l'inserimento presso cooperative
integrate;
Commissione centrale per l'impiego, cui è devoluto il
compito di fissare i criteri generali da seguire, con
carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, per
la formazione delle graduatorie.
Altre modifiche ritenute necessarie rispetto al testo
unificato approvato dal Senato sono:
a) il criterio di inserimento lavorativo,
articolato come segue:
1) avviamento al lavoro, nell'ambito delle quote di
riserva;
2) intervento formativo per l'acquisizione di una
qualificazione professionale mirata all'avviamento al lavoro
(per i disabili che non abbiano tale qualificazione);
3) inserimento presso cooperative integrate;
b) il numero minimo di dipendenti oltre il quale è
previsto l'obbligo dell'assunzione dei disabili (numero
ridotto da 25 a 15 dipendenti);
c) l'elevazione dal 7 al 12 per cento dell'aliquota
delle assunzioni obbligatorie. Tale percentuale è attualmente
del 15 per cento. La sua riduzione al 7 per cento,
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come previsto dal testo approvato dal Senato, non
consentirebbe alcuna assunzione per diversi anni frustrando le
finalità della riforma del collocamento;
d) l'inserimento di una norma che rinvia a un
decreto del Presidente della Repubblica la determinazione
delle percentuali in cui l'aliquota complessiva del 12 per
cento dev'essere ripartita tra le varie categorie di
riservatari;
e) la modifica dell'articolo 11 nel senso che
nell'ambito della aliquota del 12 per cento i datori di lavoro
pubblici e privati sono tenuti a procedere alle assunzioni col
sistema della richiesta numerica rivolta al competente ufficio
provinciale del lavoro. Inoltre, nei concorsi banditi dalle
amministrazioni pubbliche i disabili risultati idonei sono
inseriti nella graduatoria dei vincitori fino al
raggiungimento della metà dei posti messi a concorso e nei
limiti dell'aliquota complessiva del 12 per cento;
f) la soppressione dell'articolo 21, le cui norme
sono già contenute nella leggequadro sulla assistenza agli
handicappati 5 febbraio 1992, n. 104;
g) l'inserimento di un articolo (articolo 24), in
base al quale, analogamente a quanto già previsto per i ciechi
civili (legge 29 marzo 1985, n. 113, e legge 28 marzo 1991, n.
120), le attività lavorative prestate dagli invalidi civili
sono considerate particolarmente usuranti e sono computate con
l'aumento di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del
diritto e della liquidazione della pensione;
h) l'inserimento di altra norma (articolo 25), che
prevede in favore degli invalidi civili collocati al lavoro in
base alle leggi sul collocamento obbligatorio, l'aumento di
cinque anni per il diritto a pensione e la riduzione di eguale
periodo dell'età pensionabile.
Tale norma si rileva particolarmente qualificante poiché
consente l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa e il
collocamento di altre unità che, benché iscritte negli elenchi
speciali del collocamento, sono in attesa di essere avviate al
lavoro. Al riguardo, si fa presente che per ogni invalido
collocato in un'attività lavorativa cessa la corresponsione
della pensione spettante come invalido, per cui si realizza
un'economia di spesa, perseguendo anche la finalità sociale di
una riduzione del tasso di disoccupazione.
Premesse le suddette considerazioni generali, si indicano i
contenuti dei singoli articoli.
I primi tre articoli definiscono le finalità della legge,
le forme di attuazione del diritto al lavoro dei disabili e le
categorie protette (invalidi civili, invalidi del lavoro, non
vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di
guerra). Conformemente agli orientamenti emersi in seno al
Comitato ristretto del Senato, in dette categorie non sono
compresi gli orfani e le vedove di guerra e del lavoro, cui,
peraltro, è assicurata, unitamente ai profughi, la particolare
tutela prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
L'articolo 4 prevede come organi di base preposti al
servizio del collocamento, gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, presso i quali sono istituiti gli
elenchi dei disabili in attesa di occupazione e degli
apprendisti, nonché la relativa graduatoria formata, come
dispone il successivo articolo 5, dalle commissioni
provinciali per il collocamento obbligatorio sulla base dei
criteri generali fissati dalla Commissione centrale per
l'impiego.
La riforma del collocamento obbligatorio deve perseguire
l'obiettivo dell'inserimento lavorativo mirato, articolato
sulle alternative possibili già indicate in premessa.
All'accertamento delle potenzialità lavorative del disabile e
delle sue effettive attitudini di lavoro sono preposti i
comitati per il diritto al lavoro dei disabili, istituiti a
livello provinciale presso gli uffici di collocamento, con
compiti anche di collegamento con le strutture di servizio
sociale pubbliche e private (articolo 6).
I successivi articoli 7, 8, 9 e 10 regolano lo svolgimento
dell'attività di orientamento, formazione e riqualificazione
professionale
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dei disabili, l'istituzione delle cooperative
integrate (aventi lo scopo della formazione e della
occupazione dei disabili), la stipula delle convenzioni di
integrazione lavorativa tra gli enti pubblici, statali,
regionali e locali, e le imprese private o gli enti pubblici
economici e l'istituzione di corsi formativi all'interno di
strutture particolarmente attrezzate per la valorizzazione
delle capacità lavorative dei disabili.
L'aliquota dei posti che le amministrazioni pubbliche e le
aziende private con più di 15 dipendenti devono riservare ai
disabili è fissata al 12 per cento, percentuale che
attualmente è del 15 per cento e che non può essere
ulteriormente ridotta per non precludere per molti anni le
finalità del collocamento. La ripartizione di detta aliquota
complessiva tra le varie categorie dei disabili prevista
dall'articolo 3 è demandata a un provvedimento di carattere
amministrativo (articolo 11), come attualmente previsto
dall'articolo 26 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
La mancata osservanza dell'obbligo di assegnare ai disabili
l'aliquota dei posti loro riservata comporta sanzioni di
natura penale, amministrativa e disciplinare (articolo 20).
L'articolo 12 pone l'obbligo della denuncia, da parte dei
soggetti obbligati, della consistenza dei propri organici di
personale, dei disabili assunti e dei posti ancora
disponibili. La norma prevede inoltre talune autorizzazioni di
assunzioni in deroga alle disposizioni generali.
Sono esonerati dall'obbligo del collocamento obbligatorio,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e
gli altri organismi che svolgono attività nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza, della riabilitazione e
della promozione della ricerca e della cultura (articolo
13).
Esoneri parziali e compensazioni sono previsti dal
successivo articolo 14 per le imprese private e gli enti
pubblici economici che si trovino in determinate
situazioni.
Per le imprese private soggette ad amministrazione
straordinaria o in situazione di particolare gravità
l'articolo 15 prevede invece la temporanea sospensione
dell'obbligo dell'assunzione.
Gli articoli 16 e 17 stabiliscono la data dell'assunzione e
le modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Al riguardo, mentre viene assicurata la necessaria tutela
del disabile nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro
insorgano motivi di incompatibilità con lo svolgimento del
lavoro stesso, è prevista la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione e la cancellazione per almeno
sei mesi dalle liste di collocamento per il lavoratore che per
due volte consecutive e senza giustificato motivo rifiuti il
posto di lavoro offertogli, corrispondente alle sue capacità
professionali.
Per il migliore perseguimento delle finalità della legge
che proponiamo, l'articolo 18 prevede la costituzione di un
apposito fondo occupazione, alimentato dalle somme versate dai
datori di lavoro parzialmente esonerati dal collocamento
obbligatorio, e da quelle relative alle sanzioni
amministrative e da altri apporti dello Stato. Il fondo
provvede poi ad erogare contributi per gli interventi
formativi, per l'istituzione di cooperative integrate e per
l'impianto di strutture per la formazione professionale.
Particolari agevolazioni e incentivi sono previsti per le
imprese e per gli enti pubblici economici, nonché per le
cooperative integrate che assumano disabili con ridotte
capacità lavorative (articolo 19).
La tutela di alcune categorie di soggetti, appartenenti
alle cosiddette fasce sociali deboli (orfani, vedove e
profughi), è prevista dall'articolo 22, con richiamo alla
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Norme transitorie, contenute nell'articolo 23 della
presente proposta di legge, garantiscono ai disabili già
iscritti negli elenchi del collocamento la conservazione di
tale diritto.
I successivi articoli 24 e 25 prevedono particolari
agevolazioni nel rapporto di lavoro, e cioè il computo, ai
fini pensionistici, delle attività lavorative rese dai
disabili con la maggiorazione di un terzo della loro effettiva
durata e l'aumento di cinque anni utili ai fini della pensione
in caso di anticipata cessazione dal servizio. Le finalità di
questi benefìci sono state già illustrate.
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