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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5766
DDL0472-0002
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Come è noto, sono molti anni che si
  dibatte il problema della riforma del collocamento
  obbligatorio, problema varie volte sollecitato
  dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
  (ANMIC), che, avendo per legge la rappresentanza e la tutela
  degli invalidi e perciò la responsabilità giuridica nei loro
  confronti, ha in numerose occasioni prospettato l'esigenza di
  una rapida definizione attraverso l'approvazione delle
  iniziative parlamentari presentate in materia nelle passate
  legislature.
    Dopo approfonditi studi e ricerche e dopo ripetuti
  confronti con l'ANMIC, si è pervenuti, al termine della X
  legislatura, all'approvazione al Senato di un testo unificato,
  che però non ha ottenuto la definitiva approvazione dell'altro
  ramo del Parlamento a causa della fine della legislatura.
    Nel corso dell'XI legislatura il Senato ha ripreso la
  discussione del problema,
  addivenendo ad una nuova formulazione del testo unificato,
  senza però pervenire alla sua approvazione.
    Ora che il Parlamento ha ripreso la sua attività si rende
  necessario porre la massima attenzione a questo problema, che
  interessa vaste categorie di disabili e le loro famiglie.
    Riteniamo quindi di estrema importanza la riproposizione
  dell'iniziativa, prendendo per base il testo approvato dal
  Senato e apportandovi le modifiche ritenute necessarie, in
  gran parte approvate dall'Associazione nazionale mutilati e
  invalidi civili.
    La modifica principale riguarda gli organi cui è affidato
  il servizio del collocamento obbligatorio.
    Il testo approvato dal Senato riconduceva detto servizio al
  sistema in vigore per il collocamento ordinario, prevedendo
  come organi ad esso preposti le sezioni
 
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  circoscrizionali per l'impiego e, nel loro seno, una
  commissione circoscrizionale, con compiti di vigilanza sulla
  regolarità di attuazione della legge, e un comitato
  circondariale, definito come organo tecnico della
  commissione.
    Inoltre si prevedeva, presso la Commissione centrale per
  l'impiego, di cui alla legge 1^ giugno 1977, n. 285,
  l'istituzione di una sottocommissione centrale con compiti di
  carattere organizzativo, tecnico e amministrativo.
    Siffatto sistema, basato sul reclutamento circoscrizionale,
  se può essere idoneo per le assunzioni ordinarie, alle quali
  partecipano la generalità dei cittadini per tutti i posti
  disponibili, si rileva non appropriato per le assunzioni
  riservate alle categorie protette, dato il limitato numero dei
  posti conferibili, la cui assegnazione, se operata in ambito
  circoscrizionale, non consentirebbe un'adeguata selezione.  Il
  sistema, inoltre, appare non applicabile nei territori
  circoscrizionali in cui non vi sono aziende di rilievo, che
  possano offrire agli invalidi posti di lavoro.  Si verrebbe
  quindi a determinare una situazione di discriminazione
  geografica.
    Si ravvisa pertanto l'opportunità di mantenere il sistema
  su base provinciale, confermando come organi preposti al
  servizio di collocamento obbligatorio gli uffici provinciali
  del lavoro e della massima occupazione che, peraltro, offrono
  maggiori garanzie di obiettività e più ampie possibilità di
  selezione.
    In relazione a detta modifica di base, l'istituzione del
  comitato per il diritto al lavoro dei disabili dev'essere
  prevista presso gli uffici provinciali del lavoro e non presso
  le sezioni corcoscrizionali.
    Presso gli stessi uffici provinciali devono operare le
  esistenti commissioni per l'impiego, con i compiti
  previsti.
    Si ritiene inoltre di dover confermare la Commissione
  centrale per l'impiego nella composizione e con i compiti
  previsti dall'articolo 3- bis  della legge 1^ giugno 1977,
  n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio
  1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  agosto 1978, n. 479, mentre appare del tutto superflua la
  sottocommissione centrale di cui all'articolo 6 del testo
  unico approvato dal Senato.
    In sostanza, il sistema di collocamento obbligatorio che si
  propone e che appare informato a criteri di obiettività e di
  snellezza prevede i seguenti organi:
      uffici provinciali di collocamento, presso i quali sono
  istituiti gli elenchi dei disabili con le relative
  graduatorie;
      commissioni provinciali per l'impiego, con funzioni di
  vigilanza sulla regolarità della tenuta di detti elenchi;
      comitati provinciali per il diritto al lavoro dei
  disabili, organi tecnici delle commissioni provinciali, che
  accertano le potenzialità lavorative del disabile, ne
  dispongono l'avviamento al lavoro o ai corsi di formazione
  professionale ovvero l'inserimento presso cooperative
  integrate;
      Commissione centrale per l'impiego, cui è devoluto il
  compito di fissare i criteri generali da seguire, con
  carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, per
  la formazione delle graduatorie.
    Altre modifiche ritenute necessarie rispetto al testo
  unificato approvato dal Senato sono:
      a)  il criterio di inserimento lavorativo,
  articolato come segue:
        1) avviamento al lavoro, nell'ambito delle quote di
  riserva;
        2) intervento formativo per l'acquisizione di una
  qualificazione professionale mirata all'avviamento al lavoro
  (per i disabili che non abbiano tale qualificazione);
        3) inserimento presso cooperative integrate;
      b)  il numero minimo di dipendenti oltre il quale è
  previsto l'obbligo dell'assunzione dei disabili (numero
  ridotto da 25 a 15 dipendenti);
      c)  l'elevazione dal 7 al 12 per cento dell'aliquota
  delle assunzioni obbligatorie.  Tale percentuale è attualmente
  del 15 per cento.  La sua riduzione al 7 per cento,
 
                               Pag. 3
 
  come previsto dal testo approvato dal Senato, non
  consentirebbe alcuna assunzione per diversi anni frustrando le
  finalità della riforma del collocamento;
      d)  l'inserimento di una norma che rinvia a un
  decreto del Presidente della Repubblica la determinazione
  delle percentuali in cui l'aliquota complessiva del 12 per
  cento dev'essere ripartita tra le varie categorie di
  riservatari;
        e)  la modifica dell'articolo 11 nel senso che
  nell'ambito della aliquota del 12 per cento i datori di lavoro
  pubblici e privati sono tenuti a procedere alle assunzioni col
  sistema della richiesta numerica rivolta al competente ufficio
  provinciale del lavoro.  Inoltre, nei concorsi banditi dalle
  amministrazioni pubbliche i disabili risultati idonei sono
  inseriti nella graduatoria dei vincitori fino al
  raggiungimento della metà dei posti messi a concorso e nei
  limiti dell'aliquota complessiva del 12 per cento;
        f)  la soppressione dell'articolo 21, le cui norme
  sono già contenute nella leggequadro sulla assistenza agli
  handicappati 5 febbraio 1992, n. 104;
        g)  l'inserimento di un articolo (articolo 24), in
  base al quale, analogamente a quanto già previsto per i ciechi
  civili (legge 29 marzo 1985, n. 113, e legge 28 marzo 1991, n.
  120), le attività lavorative prestate dagli invalidi civili
  sono considerate particolarmente usuranti e sono computate con
  l'aumento di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del
  diritto e della liquidazione della pensione;
        h)  l'inserimento di altra norma (articolo 25), che
  prevede in favore degli invalidi civili collocati al lavoro in
  base alle leggi sul collocamento obbligatorio, l'aumento di
  cinque anni per il diritto a pensione e la riduzione di eguale
  periodo dell'età pensionabile.
    Tale norma si rileva particolarmente qualificante poiché
  consente l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa e il
  collocamento di altre unità che, benché iscritte negli elenchi
  speciali del collocamento, sono in attesa di essere avviate al
  lavoro.  Al riguardo, si fa presente che per ogni invalido
  collocato in un'attività lavorativa cessa la corresponsione
  della pensione spettante come invalido, per cui si realizza
  un'economia di spesa, perseguendo anche la finalità sociale di
  una riduzione del tasso di disoccupazione.
    Premesse le suddette considerazioni generali, si indicano i
  contenuti dei singoli articoli.
    I primi tre articoli definiscono le finalità della legge,
  le forme di attuazione del diritto al lavoro dei disabili e le
  categorie protette (invalidi civili, invalidi del lavoro, non
  vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di
  guerra).  Conformemente agli orientamenti emersi in seno al
  Comitato ristretto del Senato, in dette categorie non sono
  compresi gli orfani e le vedove di guerra e del lavoro, cui,
  peraltro, è assicurata, unitamente ai profughi, la particolare
  tutela prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223.
    L'articolo 4 prevede come organi di base preposti al
  servizio del collocamento, gli uffici provinciali del lavoro e
  della massima occupazione, presso i quali sono istituiti gli
  elenchi dei disabili in attesa di occupazione e degli
  apprendisti, nonché la relativa graduatoria formata, come
  dispone il successivo articolo 5, dalle commissioni
  provinciali per il collocamento obbligatorio sulla base dei
  criteri generali fissati dalla Commissione centrale per
  l'impiego.
    La riforma del collocamento obbligatorio deve perseguire
  l'obiettivo dell'inserimento lavorativo mirato, articolato
  sulle alternative possibili già indicate in premessa.
  All'accertamento delle potenzialità lavorative del disabile e
  delle sue effettive attitudini di lavoro sono preposti i
  comitati per il diritto al lavoro dei disabili, istituiti a
  livello provinciale presso gli uffici di collocamento, con
  compiti anche di collegamento con le strutture di servizio
  sociale pubbliche e private (articolo 6).
    I successivi articoli 7, 8, 9 e 10 regolano lo svolgimento
  dell'attività di orientamento, formazione e riqualificazione
  professionale
 
                               Pag. 4
 
  dei disabili, l'istituzione delle cooperative
  integrate (aventi lo scopo della formazione e della
  occupazione dei disabili), la stipula delle convenzioni di
  integrazione lavorativa tra gli enti pubblici, statali,
  regionali e locali, e le imprese private o gli enti pubblici
  economici e l'istituzione di corsi formativi all'interno di
  strutture particolarmente attrezzate per la valorizzazione
  delle capacità lavorative dei disabili.
    L'aliquota dei posti che le amministrazioni pubbliche e le
  aziende private con più di 15 dipendenti devono riservare ai
  disabili è fissata al 12 per cento, percentuale che
  attualmente è del 15 per cento e che non può essere
  ulteriormente ridotta per non precludere per molti anni le
  finalità del collocamento.  La ripartizione di detta aliquota
  complessiva tra le varie categorie dei disabili prevista
  dall'articolo 3 è demandata a un provvedimento di carattere
  amministrativo (articolo 11), come attualmente previsto
  dall'articolo 26 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
    La mancata osservanza dell'obbligo di assegnare ai disabili
  l'aliquota dei posti loro riservata comporta sanzioni di
  natura penale, amministrativa e disciplinare (articolo 20).
    L'articolo 12 pone l'obbligo della denuncia, da parte dei
  soggetti obbligati, della consistenza dei propri organici di
  personale, dei disabili assunti e dei posti ancora
  disponibili.  La norma prevede inoltre talune autorizzazioni di
  assunzioni in deroga alle disposizioni generali.
    Sono esonerati dall'obbligo del collocamento obbligatorio,
  i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e
  gli altri organismi che svolgono attività nel campo della
  solidarietà sociale, dell'assistenza, della riabilitazione e
  della promozione della ricerca e della cultura (articolo
  13).
    Esoneri parziali e compensazioni sono previsti dal
  successivo articolo 14 per le imprese private e gli enti
  pubblici economici che si trovino in determinate
  situazioni.
    Per le imprese private soggette ad amministrazione
  straordinaria o in situazione di particolare gravità
  l'articolo 15 prevede invece la temporanea sospensione
  dell'obbligo dell'assunzione.
    Gli articoli 16 e 17 stabiliscono la data dell'assunzione e
  le modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di
  lavoro.
    Al riguardo, mentre viene assicurata la necessaria tutela
  del disabile nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro
  insorgano motivi di incompatibilità con lo svolgimento del
  lavoro stesso, è prevista la decadenza dal diritto
  all'indennità di disoccupazione e la cancellazione per almeno
  sei mesi dalle liste di collocamento per il lavoratore che per
  due volte consecutive e senza giustificato motivo rifiuti il
  posto di lavoro offertogli, corrispondente alle sue capacità
  professionali.
    Per il migliore perseguimento delle finalità della legge
  che proponiamo, l'articolo 18 prevede la costituzione di un
  apposito fondo occupazione, alimentato dalle somme versate dai
  datori di lavoro parzialmente esonerati dal collocamento
  obbligatorio, e da quelle relative alle sanzioni
  amministrative e da altri apporti dello Stato.  Il fondo
  provvede poi ad erogare contributi per gli interventi
  formativi, per l'istituzione di cooperative integrate e per
  l'impianto di strutture per la formazione professionale.
    Particolari agevolazioni e incentivi sono previsti per le
  imprese e per gli enti pubblici economici, nonché per le
  cooperative integrate che assumano disabili con ridotte
  capacità lavorative (articolo 19).
    La tutela di alcune categorie di soggetti, appartenenti
  alle cosiddette fasce sociali deboli (orfani, vedove e
  profughi), è prevista dall'articolo 22, con richiamo alla
  legge 23 luglio 1991, n. 223.
    Norme transitorie, contenute nell'articolo 23 della
  presente proposta di legge, garantiscono ai disabili già
  iscritti negli elenchi del collocamento la conservazione di
  tale diritto.
    I successivi articoli 24 e 25 prevedono particolari
  agevolazioni nel rapporto di lavoro, e cioè il computo, ai
  fini pensionistici, delle attività lavorative rese dai
  disabili con la maggiorazione di un terzo della loro effettiva
  durata e l'aumento di cinque anni utili ai fini della pensione
  in caso di anticipata cessazione dal servizio.  Le finalità di
  questi benefìci sono state già illustrate.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=081 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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