| (Campo di applicazione: disabili).
1. La presente legge si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un
grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla
base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509, con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sulla base della
classificazione internazionale della Organizzazione mondiale
della sanità (OMS);
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b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili
di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge s'intendono,
rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o
contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente in vigore
riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle
mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o
massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti
che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale o per qualunque altra causa eventuali disabilità
nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di
lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee
mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di
attribuzione di mansione inferiore,
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la retribuzione e la qualifica fino a quel momento
acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo
dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella
singola azienda in cui risultano occupati all'atto
dell'infortunio.
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