Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5769
DDL0472-0005
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Campo di applicazione: disabili).
    1.  La presente legge si applica:
        a)  alle persone in età lavorativa affette da
  minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un
  grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla
  base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità
  per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
  dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
  509, con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 47 del 26 febbraio 1992, sulla base della
  classificazione internazionale della Organizzazione mondiale
  della sanità (OMS);
 
                               Pag. 6
 
        b)  alle persone invalide del lavoro con un grado di
  invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
        c)  alle persone non vedenti o sordomute di cui alle
  leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26
  maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
        d)  alle persone invalide di guerra, invalide civili
  di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte
  dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse
  al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
  dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
    2.  Agli effetti della presente legge s'intendono,
  rispettivamente, per non vedenti, coloro che sono colpiti da
  cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
  decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e per
  sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o
  contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.
    3.  Restano ferme le disposizioni attualmente in vigore
  riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle
  mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o
  massofisioterapista.  Per l'assunzione obbligatoria dei
  sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
  articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
    4.  I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a
  garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti
  che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
  acquisito per infortunio sul lavoro o per malattia
  professionale o per qualunque altra causa eventuali disabilità
  nelle mansioni loro affidate.  Per tali soggetti i datori di
  lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee
  mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di
  attribuzione di mansione inferiore,
 
                               Pag. 7
 
  la retribuzione e la qualifica fino a quel momento
  acquisite.  Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo
  dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella
  singola azienda in cui risultano occupati all'atto
  dell'infortunio.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=019 PAGFIN=0007 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati