| (Commissioni provinciali per il collocamento
obbligatorio).
1. Il servizio di collocamento dei soggetti disabili di cui
all'articolo 3 è effettuato dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione sulla base delle
graduatorie formate dalle commissioni provinciali per il
collocamento obbligatorio istituite presso gli uffici suddetti
e composte dal capo dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, in qualità di presidente, da un
rappresentante delle associazioni a carattere nazionale cui è
affidata istituzionalmente la tutela dei disabili, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.
2. I membri effettivi e supplenti delle commissioni
provinciali per il collocamento obbligatorio sono nominati con
decreto del prefetto, durano in carica due anni e possono
essere riconfermati.
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