| (Elenchi e graduatorie).
1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione sono istituiti:
a) un elenco, con relativa graduatoria, dei
disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;
b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 3.
2. L'elenco e le graduatorie di cui al comma 1 sono
pubblici.
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3. La domanda di iscrizione negli elenchi è presentata
dagli interessati direttamente ovvero conferendo mandato alle
associazioni nazionali di categoria cui è affidata
istituzionalmente la tutela dei disabili, nonché agli istituti
di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804.
4. La Commissione centrale per l'impiego, di cui
all'articolo 3- bis della legge 1^ giugno 1977, n. 285,
introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978,
n. 479, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi
che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo
anche conto del grado di invalidità degli interessati.
5. Le graduatorie sono formate dalle commissioni
provinciali per il collocamento obbligatorio, con applicazione
dei criteri di cui al comma 4.
6. I datori di lavoro che intendano assumere gli
apprendisti iscritti nello elenco di cui al comma 1, lettera
b), possono richiederli nominativamente. Tali assunzioni
sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo
11.
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