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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5772
DDL0472-0008
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
      (Comitato per il diritto al lavoro dei disabili).
    1.  Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione è istituito un comitato provinciale per il
  diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato
  "comitato".
    2.  Il comitato è nominato con decreto del prefetto ed è
  composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
  della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di
  presidente, da due medici, di cui uno specializzato in
  discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due
  esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione
  professionale, designati dalla regione.  Gli interessati
  possono farsi assistere da un esperto di fiducia.  Per ogni
  membro effettivo è nominato un supplente.
 
                               Pag. 9
 
    3.  Il comitato è l'organismo tecnico della commissione
  provinciale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto
  al lavoro dei disabili.
    4.  Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili
  iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1,
  mediante l'inserimento lavorativo mirato, il comitato:
        a)  effettua gli accertamenti necessari per valutare
  le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue
  effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo
  inserimento lavorativo.  In tali accertamenti gli interessati
  possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia;
        b)  individua le professionalità compatibili con le
  menomazioni che configurano la condizione di disabilità;
        c)  effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o
  dal datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali
  aziendali o territoriali, gli accertamenti relativi alla
  compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione
  riconosciuta e le mansioni da affidare al disabile all'atto
  dell'assunzione o successivamente, nonché all'eventuale
  pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose
  dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità
  produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;
        d)  può richiedere ai competenti organi che venga
  accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che
  danno diritto al collocamento obbligatorio;
        e)  esprime alla commissione regionale per l'impiego
  di cui alle leggi 1^ giugno 1977, n. 285, e successive
  modificazioni, e 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
  modificazioni, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed
  organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al
  lavoro dei disabili.
    5.  Il comitato, sulla base delle valutazioni di cui al
  comma 4, lettere  a)  e  b),  propone, per ogni
  singolo caso e tenendo conto delle preferenze
  dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno ed
  inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle
  seguenti alternative:
        a)  avviamento al lavoro presso amministrazioni ed
  enti pubblici o imprese private
 
                              Pag. 10
 
  nell'ambito delle quote di riserva del collocamento
  obbligatorio di cui all'articolo 11;
        b)  intervento formativo per l'acquisizione di una
  preparazione professionale propedeutica all'avviamento al
  lavoro.  I programmi relativi sono stabiliti dalle regioni ed
  attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti
  riconosciuti;
        c)  inserimento presso cooperative integrate di cui
  all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di
  integrazione lavorativa di cui all'articolo 9, o presso
  strutture per attività protette di cui all'articolo 10.
    6.  Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra
  delle alternative in cui si articola il programma
  personalizzato di sostegno ed inserimento lavorativo e di
  assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle
  potenzialità del soggetto, il comitato, autonomamente o su
  impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina
  periodicamente le proposte di cui al comma 5.
    7.  Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il comitato si
  avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni
  sindacali e dalle associazioni nazionali aventi per legge la
  rappresentanza e la tutela dei disabili.
    8.  Il comitato promuove gli opportuni collegamenti con le
  strutture di servizio sociale pubbliche e con gli organismi
  indicati nel comma 7.
    9.  Il comitato per lo svolgimento dei suoi compiti si
  avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
  dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=024 PAGFIN=0010 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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