| (Comitato per il diritto al lavoro dei disabili).
1. Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione è istituito un comitato provinciale per il
diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato
"comitato".
2. Il comitato è nominato con decreto del prefetto ed è
composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di
presidente, da due medici, di cui uno specializzato in
discipline neuropsichiatriche, da uno psicologo e da due
esperti rispettivamente in ergonomia ed in formazione
professionale, designati dalla regione. Gli interessati
possono farsi assistere da un esperto di fiducia. Per ogni
membro effettivo è nominato un supplente.
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3. Il comitato è l'organismo tecnico della commissione
provinciale per l'impiego ai fini dell'attuazione del diritto
al lavoro dei disabili.
4. Al fine di realizzare il diritto al lavoro dei disabili
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1,
mediante l'inserimento lavorativo mirato, il comitato:
a) effettua gli accertamenti necessari per valutare
le potenzialità lavorative del disabile in relazione alle sue
effettive attitudini e indica le misure necessarie per il suo
inserimento lavorativo. In tali accertamenti gli interessati
possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia;
b) individua le professionalità compatibili con le
menomazioni che configurano la condizione di disabilità;
c) effettua, ove ne venga richiesto dal disabile o
dal datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o territoriali, gli accertamenti relativi alla
compatibilità tra il tipo e il grado della menomazione
riconosciuta e le mansioni da affidare al disabile all'atto
dell'assunzione o successivamente, nonché all'eventuale
pregiudizio che possa derivare alle persone o alle cose
dall'espletamento di tali mansioni nella specifica unità
produttiva in cui il lavoratore disabile è stato inserito;
d) può richiedere ai competenti organi che venga
accertata la permanenza delle condizioni psicofisiche che
danno diritto al collocamento obbligatorio;
e) esprime alla commissione regionale per l'impiego
di cui alle leggi 1^ giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni, e 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed
organizzativo attinenti alle strutture preposte al diritto al
lavoro dei disabili.
5. Il comitato, sulla base delle valutazioni di cui al
comma 4, lettere a) e b), propone, per ogni
singolo caso e tenendo conto delle preferenze
dell'interessato, un programma personalizzato di sostegno ed
inserimento lavorativo, che si articola in una o più delle
seguenti alternative:
a) avviamento al lavoro presso amministrazioni ed
enti pubblici o imprese private
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nell'ambito delle quote di riserva del collocamento
obbligatorio di cui all'articolo 11;
b) intervento formativo per l'acquisizione di una
preparazione professionale propedeutica all'avviamento al
lavoro. I programmi relativi sono stabiliti dalle regioni ed
attuati direttamente da esse o mediante convenzioni con enti
riconosciuti;
c) inserimento presso cooperative integrate di cui
all'articolo 8, presso imprese che attuino convenzioni di
integrazione lavorativa di cui all'articolo 9, o presso
strutture per attività protette di cui all'articolo 10.
6. Al fine di garantire il passaggio dall'una all'altra
delle alternative in cui si articola il programma
personalizzato di sostegno ed inserimento lavorativo e di
assicurare il costante adeguamento del programma stesso alle
potenzialità del soggetto, il comitato, autonomamente o su
impulso delle associazioni di cui al comma 7, riesamina
periodicamente le proposte di cui al comma 5.
7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, il comitato si
avvale delle indicazioni fornite dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni nazionali aventi per legge la
rappresentanza e la tutela dei disabili.
8. Il comitato promuove gli opportuni collegamenti con le
strutture di servizio sociale pubbliche e con gli organismi
indicati nel comma 7.
9. Il comitato per lo svolgimento dei suoi compiti si
avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
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