| (Intervento formativo).
1. L'attività di orientamento, formazione e
riqualificazione professionale dei disabili è regolata
dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Pag. 11
2. I soggetti pubblici o privati, convenzionati fra loro,
senza fine di lucro possono organizzare, in centri
particolarmente attrezzati, corsi di formazione professionale
in situazione. Tali corsi devono essere finalizzati allo
sviluppo delle potenzialità lavorative di quei soggetti
gravemente compromessi per i quali i precedenti interventi
scolastici e formativi non siano stati sufficienti a
sviluppare le potenzialità lavorative.
3. L'autorizzazione per l'apertura dei centri di formazione
in situazione deve essere richiesta all'assessorato competente
per il lavoro e la formazione professionale delle regioni di
appartenenza. Tale autorizzazione può essere rilasciata
solamente se i richiedenti hanno le caratteristiche richieste
dalle leggi regionali delle singole regioni.
| |