| (Cooperative integrate).
1. Lo Stato e le regioni favoriscono la istituzione e lo
sviluppo di cooperative integrate di produzione, lavoro e
servizi che si prefiggano come scopo la formazione e
l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
lettera c), della presente legge, secondo le
disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
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