| (Convenzioni d'integrazione lavorativa).
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti
locali od i loro consorzi e le comunità montane, le unità
sanitarie locali nonché le istituzioni, le fondazioni o le
associazioni private, possono stipulare con le imprese private
o gli enti pubblici economici convenzioni di integrazione
lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo
parziale, da parte dell'impresa, di disabili con una residua
capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai
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sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c). L'ammontare
degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni
pubbliche, delle istituzioni, delle fondazioni o delle
associazioni private che propongono la stipulazione della
convenzione. A carico degli stessi soggetti spetta altresì un
importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione
mensile di ciascuna persona impiegata in base alla
convenzione.
2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate
davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, sono approvate dalla commissione
regionale per l'impiego e debbono:
a) prevedere una durata massima di trenta mesi,
nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;
b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
c) indicare le forme di sostegno e di consulenza da
parte delle strutture sociosanitarie territoriali o dei centri
di orientamento professionale, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
d) prevedere verifiche semestrali sul buon
andamento del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
preposti.
3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione
lavorativa il disabile resta iscritto nelle liste di
collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro.
Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che
procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore
deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione competente
per territorio.
4. I datori di lavoro possono computare nella quota di
riserva di cui all'articolo 11 i disabili assunti con le
convenzioni di cui al presente articolo.
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