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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5775
DDL0472-0011
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Convenzioni d'integrazione lavorativa).
    1.  Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti
  locali od i loro consorzi e le comunità montane, le unità
  sanitarie locali nonché le istituzioni, le fondazioni o le
  associazioni private, possono stipulare con le imprese private
  o gli enti pubblici economici convenzioni di integrazione
  lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo
  parziale, da parte dell'impresa, di disabili con una residua
  capacità lavorativa inferiore al 30 per cento, ai
 
                              Pag. 12
 
  sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera  c).  L'ammontare
  degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni
  pubbliche, delle istituzioni, delle fondazioni o delle
  associazioni private che propongono la stipulazione della
  convenzione.  A carico degli stessi soggetti spetta altresì un
  importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione
  mensile di ciascuna persona impiegata in base alla
  convenzione.
    2.  Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate
  davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
  della massima occupazione, sono approvate dalla commissione
  regionale per l'impiego e debbono:
        a)  prevedere una durata massima di trenta mesi,
  nonché la possibilità di rinnovo per una sola volta;
        b)  descrivere le mansioni attribuite al lavoratore
  disabile e le modalità del loro svolgimento;
        c)  indicare le forme di sostegno e di consulenza da
  parte delle strutture sociosanitarie territoriali o dei centri
  di orientamento professionale, al fine di favorire
  l'adattamento al lavoro del disabile;
        d)  prevedere verifiche semestrali sul buon
  andamento del percorso formativo inerente la convenzione di
  integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
  preposti.
    3.  Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione
  lavorativa il disabile resta iscritto nelle liste di
  collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro.
  Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che
  procede alla assunzione a tempo indeterminato del lavoratore
  deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione competente
  per territorio.
    4.  I datori di lavoro possono computare nella quota di
  riserva di cui all'articolo 11 i disabili assunti con le
  convenzioni di cui al presente articolo.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=024 PAGFIN=0012 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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