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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5776
DDL0472-0012
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 13 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Attività protette).
    1.  I soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro
  possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture
  particolarmente attrezzate per la valorizzazione delle
  capacità lavorative dei disabili che abbiano la finalità di
  migliorare la formazione professionale dei disabili
  valorizzandone le attitudini per favorirne l'inserimento nelle
  attività produttive.
    2.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera  c),
  nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro,
  per periodi transitori, disabili che presentino particolari
  caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
  lavorativo ordinario.
    3.  Il comitato di cui all'articolo 6 sulla base delle
  verifiche periodiche di cui al comma 6 del medesimo articolo
  6, propone alla commissione provinciale per l'impiego il tipo
  di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle
  strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui
  al medesimo articolo 6.
    4.  I disabili inseriti nelle strutture per attività
  protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del
  normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai
  contratti collettivi per la categoria di appartenenza.  Il
  trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione
  disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  c),
  nella misura del 40 per cento.
    5.  L'organizzazione delle attività protette è subordinata
  ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare
  alla regione di appartenenza.  La regione, prima della
  autorizzazione, acquisisce il parere della commissione
  regionale per l'impiego.
    6.  Ai soggetti che organizzano strutture per attività
  protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto
  per le spese di impianto, nella misura determinata con
  l'autorizzazione di cui al comma 5, a carico del Fondo
  occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
  lettera  c).
 
                              Pag. 14
 
    7.  Per i soggetti che organizzano strutture per attività
  protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote
  di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività
  diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di
  due unità per ogni disabile inserito in dette strutture.  Nei
  casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti
  consorziati beneficia della riduzione.
    8.  Le commissioni regionali per l'impiego effettuano,
  attraverso gli ispettorati regionali del lavoro, verifiche ed
  accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per
  attività protette, nonché sull'attitudine delle stesse a
  perseguire gli scopi di cui al comma 1.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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