| (Attività protette).
1. I soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro
possono organizzare, anche mediante consorzi, strutture
particolarmente attrezzate per la valorizzazione delle
capacità lavorative dei disabili che abbiano la finalità di
migliorare la formazione professionale dei disabili
valorizzandone le attitudini per favorirne l'inserimento nelle
attività produttive.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c),
nelle strutture per attività protette sono avviati al lavoro,
per periodi transitori, disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
3. Il comitato di cui all'articolo 6 sulla base delle
verifiche periodiche di cui al comma 6 del medesimo articolo
6, propone alla commissione provinciale per l'impiego il tipo
di reinserimento lavorativo dei disabili inseriti nelle
strutture per attività protette, secondo le indicazioni di cui
al medesimo articolo 6.
4. I disabili inseriti nelle strutture per attività
protette percepiscono un salario pari al 90 per cento del
normale trattamento retributivo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi per la categoria di appartenenza. Il
trattamento corrisposto è a carico del Fondo occupazione
disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c),
nella misura del 40 per cento.
5. L'organizzazione delle attività protette è subordinata
ad apposita autorizzazione rilasciata su domanda da presentare
alla regione di appartenenza. La regione, prima della
autorizzazione, acquisisce il parere della commissione
regionale per l'impiego.
6. Ai soggetti che organizzano strutture per attività
protette sono erogati, a domanda, contributi a fondo perduto
per le spese di impianto, nella misura determinata con
l'autorizzazione di cui al comma 5, a carico del Fondo
occupazione disabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera c).
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7. Per i soggetti che organizzano strutture per attività
protette il numero dei disabili da assumere in base alle quote
di riserva di cui all'articolo 11, per proprie attività
diverse da quelle di cui al presente articolo, si riduce di
due unità per ogni disabile inserito in dette strutture. Nei
casi di consorzio, quest'ultimo indica quale tra gli enti
consorziati beneficia della riduzione.
8. Le commissioni regionali per l'impiego effettuano,
attraverso gli ispettorati regionali del lavoro, verifiche ed
accertamenti sulle condizioni di lavoro nelle strutture per
attività protette, nonché sull'attitudine delle stesse a
perseguire gli scopi di cui al comma 1.
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