| (Quote di riserva del collocamento
obbligatorio).
1. I disabili per i quali il comitato per il diritto al
lavoro dei disabili, di cui all'articolo 6, ha deciso
l'avviamento al lavoro sono inseriti nelle amministrazioni,
negli enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le
modalità di cui al presente articolo.
2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non
economici i quali abbiano complessivamente più di quindici
dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze
lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 12 per
cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unità.
3. L'aliquota complessiva di cui al comma 2 è ripartita tra
le varie categorie di riservatari in base a percentuali
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il parere della Commissione
centrale per l'impiego. In mancanza di detti beneficiari,
subentrano proporzionalmente i riservatari appartenenti alle
altre categorie, secondo le valutazioni della commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio.
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4. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2
effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articoo 21
della presente legge, ovvero, per le qualifiche e profili per
i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola
dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36,
comma 1, lettera c), e 42 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
5. Le imprese private e gli enti pubblici economici che
abbiano almeno quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle
loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:
a) fino a 15 dipendenti: una unità;
b) da 16 a 30 dipendenti: due unità;
c) oltre 30 dipendenti: il 12 per cento degli
addetti.
6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di
assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono
computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi
dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti
con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e,
per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i
lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31
dicembre 1994 non sono computabili i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1^ gennaio
1995 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per
cento. Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano
subìto un'invalidità per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale e che siano stati riconosciuti indennizzabili
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), che hanno diritto al
mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote
di riserva di cui al presente articolo. Per i lavoratori
assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo
indeterminato parziale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108.
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7. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il
numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una
unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di
lavoro residua non superiore al 20 per cento o se invalido di
guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima
alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni.
8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in
lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai
fini della copertura della quota di riserva.
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