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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5777
DDL0472-0013
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Quote di riserva del collocamento
                        obbligatorio).
    1.  I disabili per i quali il comitato per il diritto al
  lavoro dei disabili, di cui all'articolo 6, ha deciso
  l'avviamento al lavoro sono inseriti nelle amministrazioni,
  negli enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le
  modalità di cui al presente articolo.
    2.  Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non
  economici i quali abbiano complessivamente più di quindici
  dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze
  lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 12 per
  cento del personale.  Le frazioni percentuali superiori allo
  0,50 sono considerate unità.
    3.  L'aliquota complessiva di cui al comma 2 è ripartita tra
  le varie categorie di riservatari in base a percentuali
  determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri su proposta del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, sentito il parere della Commissione
  centrale per l'impiego.  In mancanza di detti beneficiari,
  subentrano proporzionalmente i riservatari appartenenti alle
  altre categorie, secondo le valutazioni della commissione
  provinciale per il collocamento obbligatorio.
 
                              Pag. 15
 
    4.  Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2
  effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai
  rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articoo 21
  della presente legge, ovvero, per le qualifiche e profili per
  i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola
  dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36,
  comma 1, lettera  c),  e 42 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29.
    5.  Le imprese private e gli enti pubblici economici che
  abbiano almeno quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle
  loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:
        a)  fino a 15 dipendenti: una unità;
        b)  da 16 a 30 dipendenti: due unità;
        c)  oltre 30 dipendenti: il 12 per cento degli
  addetti.
    6.  Agli effetti della determinazione dell'obbligo di
  assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono
  computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi
  dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti
  con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e,
  per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i
  lavoratori che ne sono soci.  Agli stessi effetti, fino al 31
  dicembre 1994 non sono computabili i lavoratori assunti con
  contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1^ gennaio
  1995 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per
  cento.  Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano
  subìto un'invalidità per infortunio sul lavoro o per malattia
  professionale e che siano stati riconosciuti indennizzabili
  dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
  infortuni sul lavoro (INAIL), che hanno diritto al
  mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote
  di riserva di cui al presente articolo.  Per i lavoratori
  assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo
  indeterminato parziale, si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
  300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio
  1990, n. 108.
 
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    7.  I datori di lavoro di cui al comma 5 possono ridurre il
  numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una
  unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di
  lavoro residua non superiore al 20 per cento o se invalido di
  guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima
  alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo
  unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
  n. 915, e successive modificazioni.
    8.  I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in
  lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel
  rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre
  1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai
  fini della copertura della quota di riserva.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=014 PAGFIN=0016 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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