| (Denunce dei datori di lavoro).
1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni
sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto
recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del
personale alle proprie dipendenze, distinto per unità
produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello
o fascia professionale e per sesso;
b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in
base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio,
precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;
c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti
di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e
delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al
lavoro possono essere adibiti.
2. La denuncia di cui al presente articolo ha, a tutti gli
effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.
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3. La denuncia deve essere inviata:
a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici:
1) se aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione;
2) se aventi sedi in più province della stessa regione,
all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) dalle imprese private e dagli enti pubblici
economici, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione distintamente per ciascuna unità produttiva.
Inoltre, se aventi unità produttive in più province:
1) all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, relativamente alle unità produttive che si
trovano in province diverse della stessa regione;
2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni
diverse.
4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale
aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di
rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3,
copia dei prospetti di cui al comma 1.
5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono
essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta,
ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor
numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale
compensazione deve realizzarsi con i seguenti criteri:
a) per ogni azienda che abbia unità produttive in
più province della medesima regione con un numero di
dipendenti compreso
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tra le cinque e le dieci unità la compensazione può
essere richiesta solamente a livello regionale;
b) per ciascuna azienda che abbia unità produttive
in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle
quindici unità, la compensazione può essere richiesta a
livello nazionale.
6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni di
cui al comma 5 devono tenere conto, oltre che delle effettive
necessità del datore di lavoro, anche della situazione
occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio nelle località interessate.
7. Il comitato provinciale, secondo l'ordine di
graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in
possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a
quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera
c).
8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il
prestatore di lavoro avviato, e il comitato provinciale ne
condivida le motivazioni, il predetto comitato procede ad un
nuovo avviamento.
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