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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5778
DDL0472-0014
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Denunce dei datori di lavoro). 
    1.  I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle
  disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni
  sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto
  recante:
        a)  l'indicazione del numero complessivo del
  personale alle proprie dipendenze, distinto per unità
  produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello
  o fascia professionale e per sesso;
        b)  l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in
  base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio,
  precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;
        c)  in relazione ai posti disponibili per i soggetti
  di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e
  delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al
  lavoro possono essere adibiti.
    2.  La denuncia di cui al presente articolo ha, a tutti gli
  effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.
 
                              Pag. 17
 
    3.  La denuncia deve essere inviata:
        a)  dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
  pubblici non economici:
        1) se aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione;
        2) se aventi sedi in più province della stessa regione,
  all'ufficio regionale del lavoro e della massima
  occupazione;
        3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale;
        b)  dalle imprese private e dagli enti pubblici
  economici, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione distintamente per ciascuna unità produttiva.
  Inoltre, se aventi unità produttive in più province:
        1) all'ufficio regionale del lavoro e della massima
  occupazione, relativamente alle unità produttive che si
  trovano in province diverse della stessa regione;
        2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni
  diverse.
    4.  I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
  fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale
  aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di
  rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 3,
  copia dei prospetti di cui al comma 1.
    5.  Le imprese private e gli enti pubblici economici possono
  essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta,
  ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori
  aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
  prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor
  numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.  Tale
  compensazione deve realizzarsi con i seguenti criteri:
        a)  per ogni azienda che abbia unità produttive in
  più province della medesima regione con un numero di
  dipendenti compreso
 
                              Pag. 18
 
  tra le cinque e le dieci unità la compensazione può
  essere richiesta solamente a livello regionale;
        b)  per ciascuna azienda che abbia unità produttive
  in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle
  quindici unità, la compensazione può essere richiesta a
  livello nazionale.
    6.  Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni di
  cui al comma 5 devono tenere conto, oltre che delle effettive
  necessità del datore di lavoro, anche della situazione
  occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento
  obbligatorio nelle località interessate.
    7.  Il comitato provinciale, secondo l'ordine di
  graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in
  possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a
  quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera
  c).
    8.  Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il
  prestatore di lavoro avviato, e il comitato provinciale ne
  condivida le motivazioni, il predetto comitato procede ad un
  nuovo avviamento.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=016 PAGFIN=0018 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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