| (Norme particolari).
1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui
all'articolo 11 non si applicano, in considerazione del valore
sociale delle finalità perseguite, alle attività che,
escludendo ogni scopo di lucro, si svolgano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione
nonché della promozione della ricerca e della cultura.
2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota
di cui all'articolo 11 tiene conto del solo personale tecnico
e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni
dirigenti o ricoprano cariche elettive, ancorché
retribuite.
3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che
volontariamente assumano lavoratori disabili possono accedere
agli
Pag. 19
elenchi di cui all'articolo 5 mediante richiesta nominativa e
fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 19.
| |