| (Esoneri parziali e compensazioni).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono
individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili
o la consentono in misura ridotta.
2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che,
per le speciali condizioni della loro attività, non possono
occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda,
essere parzialmente esonerati, previo parere della commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio dall'obbligo
dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo di cui
all'articolo 18 un contributo esonerativo annuale per ciascuna
unità non assunta pari al trattamento di integrazione
salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad
anno.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo
parere vincolante della Commissione centrale per l'impiego,
disciplina con proprio decreto la procedura relativa agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri
e le modalità per la loro concessione.
4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2,
per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta
la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro
di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a versare
al Fondo di cui all'articolo 18, per ciascun lavoratore non
occupato ed in proporzione alle giornate di mancata
occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire
600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non
esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 11.
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5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento,
alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2
e 4 al Fondo di cui all'articolo 18.
6. In caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può
essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino
al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la
riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i
contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 4 sono
adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui
all'articolo 20, comma 2.
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