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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5780
DDL0472-0016
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Esoneri parziali e compensazioni). 
    1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  sentita la Commissione centrale per l'impiego, sono
  individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta
  dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
  economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili
  o la consentono in misura ridotta.
    2.  Le imprese private e gli enti pubblici economici che,
  per le speciali condizioni della loro attività, non possono
  occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda,
  essere parzialmente esonerati, previo parere della commissione
  provinciale per il collocamento obbligatorio dall'obbligo
  dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo di cui
  all'articolo 18 un contributo esonerativo annuale per ciascuna
  unità non assunta pari al trattamento di integrazione
  salariale straordinaria determinato ai sensi dell'articolo
  unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e commisurato ad
  anno.
    3.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo
  parere vincolante della Commissione centrale per l'impiego,
  disciplina con proprio decreto la procedura relativa agli
  esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri
  e le modalità per la loro concessione.
    4.  Al di fuori dei casi di cui all'articolo 20, comma 2,
  per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta
  la quota di riserva di cui all'articolo 11, i datori di lavoro
  di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a versare
  al Fondo di cui all'articolo 18, per ciascun lavoratore non
  occupato ed in proporzione alle giornate di mancata
  occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire
  600.000, rapportata a mese.  Il versamento del contributo non
  esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento
  dell'obbligo di cui all'articolo 11.
 
                              Pag. 20
 
    5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
  determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento,
  alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2
  e 4 al Fondo di cui all'articolo 18.
    6.  In caso di omissione totale o parziale del versamento
  dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può
  essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino
  al massimo del 5 per cento per ogni mese di ritardo e la
  riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i
  contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
  dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
  modificazioni.
    7.  Gli importi dei contributi di cui ai commi 2 e 4 sono
  adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui
  all'articolo 20, comma 2.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=004 PAGFIN=0020 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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