| (Sospensione degli obblighi di assunzione).
1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge
sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad
amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per
le quali sia stata accertata dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale la sussistenza di una delle cause di
intervento straordinario, ai sensi della legge 12 agosto 1977,
n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre
1974, n. 684, e successive modificazioni, della legge 14
agosto 1982, n. 598, e successive modificazioni, e della legge
14 agosto 1982, n. 598, e successive modificazioni, per la
durata dei relativi processi di ristrutturazione debitamente
riconosciuti e, ove siano in atto interventi a carico della
cassa integrazione guadagni, per la durata della
corresponsione dei relativi trattamenti.
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2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la
temporanea sospensione degli obblighi di assunzione può essere
richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di
particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, che decide sentita la commissione
regionale per l'impiego e previo accertamento da parte
dell'ispettorato regionale del lavoro. La durata della
sospensione non può eccedere i dodici mesi.
3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al
licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei
disabili soggetti alla disciplina del collocamento
obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non
può essere superiore alle percentuali previste dalla presente
legge.
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