| (Modalità di esecuzione e di risoluzione
del rapporto di lavoro).
1. Ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 11 si
applica il trattamento economico e normativo previsto dalle
leggi e dai contratti collettivi.
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2. Il datore di lavoro non può richiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o
di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a
lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di
lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di
salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda
mansioni che il disabile possa svolgere senza pregiudizio per
la salute e per l'incolumità propria e dei compagni di lavoro
e per la sicurezza degli impianti. Gli accertamenti sono
effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo
in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche
della collaborazione della commissione provinciale per il
collocamento obbligatorio di cui all'articolo 4.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci
giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione al fine della sostituzione del lavoratore
con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non
possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante
il periodo di prova la minore capacità od il minore rendimento
del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è
portatore.
6 L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione sentita la commissione provinciale per l'impiego,
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di
disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento per il periodo di almeno sei mesi, del lavoratore
che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro
offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali
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ed alle disponibilità dichiarate all'atto
dell'iscrizione o della reiscrizione delle predette liste.
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