| (Fondo occupazione disabili).
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il "Fondo occupazione
disabili", di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo, amministrato da un comitato nominato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composto in
modo che vi siano rappresentati i lavoratori, i datori di
lavoro e i disabili, ha lo scopo di contribuire al
perseguimento delle finalità della presente legge.
3. Il Fondo eroga:
a) contributi per gli interventi formativi di cui
all'articolo 7;
b) contributi alle cooperative integrate di cui
all'articolo 8;
c) quote di trattamento retributivo e contributi
per le spese di impianto delle strutture per la formazione
professionale, di cui all'articolo 10;
d) agevolazioni ed incentivi di cui all'articolo
19.
4. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti:
a) dai contributi versati dai datori di lavoro ai
sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4;
b) dai pagamenti a titolo di sanzione
amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo
20;
c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato,
determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con le regioni, stabilisce le norme relative alla
composizione
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del comitato di cui al comma 2 e alle erogazioni di cui al
comma 3, nonché le altre norme necessarie per il funzionamento
del Fondo con il decreto di cui all'articolo 28.
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