Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5785
DDL0472-0021
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Agevolazioni ed incentivi). 
    1.  Le imprese private e gli enti pubblici economici, le
  cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo
  13, comma 3, possono chiedere:
        a)  la fiscalizzazione totale per la durata di
  cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore
  disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
  residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento e per
  ogni lavoratore disabile avviato ai centri di formazione ai
  sensi dell'articolo 10;
        b)  la fiscalizzazione nella misura del 50 per
  cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi
  ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
  legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il
  20 ed il 40 per cento;
        c)  il rimborso forfettario parziale delle spese
  necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
  renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
  capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per
  l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.  Il rimborso,
  erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo
  18, comma 3, lettera  d),  è concesso per le
  trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di
  svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in
  cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili
  con la propria minorazione.  La misura del rimborso è
  determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2,
  sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo
  criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui
  all'articolo 28.
 
                              Pag. 25
 
    2.  Il comitato di cui all'articolo 18, comma 2, determina
  annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle
  agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità
  accertate in base alle risultanze d'esercizio.
    3.  Per i primi tre anni di attuazione della presente legge,
  il Fondo occupazione disabili opera in base ad una
  disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui,
  accordando i benefìci della fiscalizzazione in via esclusiva
  alle imprese private e agli enti pubblici economici che
  assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere  a)
  e  b),  del presente articolo, in soprannumero rispetto
  alle quote di riserva di cui all'articolo 11, comma 2.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=005 PAGFIN=0025 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati