| (Agevolazioni ed incentivi).
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, le
cooperative integrate, nonché i soggetti indicati all'articolo
13, comma 3, possono chiedere:
a) la fiscalizzazione totale per la durata di
cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore
disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento e per
ogni lavoratore disabile avviato ai centri di formazione ai
sensi dell'articolo 10;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per
cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi
ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il
20 ed il 40 per cento;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso,
erogato dal Fondo occupazione disabili ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera d), è concesso per le
trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di
svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in
cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili
con la propria minorazione. La misura del rimborso è
determinata dal comitato di cui all'articolo 18, comma 2,
sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo
criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 28.
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2. Il comitato di cui all'articolo 18, comma 2, determina
annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle
agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità
accertate in base alle risultanze d'esercizio.
3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge,
il Fondo occupazione disabili opera in base ad una
disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui,
accordando i benefìci della fiscalizzazione in via esclusiva
alle imprese private e agli enti pubblici economici che
assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere a)
e b), del presente articolo, in soprannumero rispetto
alle quote di riserva di cui all'articolo 11, comma 2.
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