| (Sanzioni).
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che
non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di
lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che
essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in
azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai
lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di
lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10
della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni,
sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
sono disposte dall'ispettorato provinciale del lavoro.
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4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.
5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di
nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
ordinario devono contenere l'indicazione della data
dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12.
Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è
fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare il nulla-osta per
assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.
6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle
disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti
norme sul pubblico impiego.
7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti,
qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita
ai sensi della presente legge per il collocamento
obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al
Fondo occupazione disabili, di una sanzione pari alla
retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo
livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati,
moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che
risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta
somma è versata entro la data di presentazione della denuncia
annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del
relativo versamento è allegata alla denuncia.
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