Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5786
DDL0472-0022
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL12-472)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ12 ZZPD ZZPR
                        (Sanzioni). 
    1.  Le imprese private e gli enti pubblici economici, che
  non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 12, sono
  soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di
  lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
    2.  Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che
  essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al
  collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in
  azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
  di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai
  lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di
  lavoro riservato e non coperto.  Gli importi delle sanzioni
  amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10
  della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni,
  sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione
  dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
  impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT).
    3.  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
  sono disposte dall'ispettorato provinciale del lavoro.
 
                              Pag. 26
 
    4.  Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla
  presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato
  di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
  essere riassegnati al Fondo occupazione disabili.
    5.  Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di
  nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
  ordinario devono contenere l'indicazione della data
  dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12.
  Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è
  fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla
  legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare il nulla-osta per
  assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.
    6.  Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
  241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle
  disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni
  penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti
  norme sul pubblico impiego.
    7.  Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti,
  qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita
  ai sensi della presente legge per il collocamento
  obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al
  Fondo occupazione disabili, di una sanzione pari alla
  retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo
  livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati,
  moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che
  risultano non occupati nella medesima giornata.  La predetta
  somma è versata entro la data di presentazione della denuncia
  annuale di cui all'articolo 12 e copia della ricevuta del
  relativo versamento è allegata alla denuncia.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0031 TOTDOC=0031 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=014 PAGFIN=0026 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=12DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati