| (Concorsi).
1. I soggetti disabili possono partecipare a tutti i
concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione
pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge. A tal fine
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i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame
per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente
legge, i soggetti disabili possono partecipare ai concorsi
pubblici fino al compimento dell'età prevista dal comma 3
dell'articolo 2.
3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei
concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite
dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano
disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo
11.
4. Nei concorsi al pubblico impiego per le qualifiche
superiori a quelle per le quali è richiesto il solo titolo di
studio della scuola dell'obbligo gli appartenenti alle
categorie indicate nell'articolo 3, che abbiano conseguito
l'idoneità, sono inclusi nell'ordine di graduatoria dei
vincitori fino a che non sia stata raggiunta l'aliquota del 12
per cento dei posti di organico; a parità di punteggio,
valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n 3. La riserva di cui al presente comma opera
fino al raggiungimento del 50 per cento dei posti messi a
concorso.
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