| (Tutela di alcune fasce sociali deboli).
1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
223, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
" c-bis) i coniugi superstiti e i figli di soggetti
deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di
guerra, di lavoro o di servizio;
c-ter) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti
di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n.
466;
c-quater) i coniugi superstiti, i figli e i
genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi
in misura non inferiore all'80 per cento della capacità
lavorativa
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in conseguenza delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c-quinquies) i profughi cittadini italiani.".
2. Ai soggetti di cui alle lettere c-bis), cter),
c-quater) e c-quinquies) del comma 5 dell'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, in caso di partecipazione a concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali ed ai
correlati profili professionali corrispondenti alle ex
carriere direttive e di concetto, è riservata una quota
pari al 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli
interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di
punteggi valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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