| (Anticipata cessazione dell'attività
lavorativa).
1. L'invalido civile collocato al lavoro in base alle norme
sul collocamento obbligatorio ha diritto alla pensione al
raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in
materia, con la riduzione di cinque anni.
2. Se l'invalido è stato collocato al lavoro presso
un'amministrazione statale e cessa anticipatamente dal
servizio per dimissioni o per infermità, è concesso un aumento
di cinque anni, valutabili sia ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della
pensione stessa.
3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso anche
all'invalido collocato al lavoro presso altro ente pubblico
avente un ordinamento pensionistico analogo a quello
statale.
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