| (Copertura finanziaria).
1. E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per
gli anni 1994, 1995 e
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1996, da ripartire per ciascun anno secondo le seguenti
finalità:
a) lire 6.500 milioni da assegnare al Fondo
occupazione disabili per contributi per interventi formativi
di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a);
b) lire 6.500 milioni da assegnare al Fondo
occupazione disabili per contributi alle cooperative integrate
di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b);
c) lire 7.000 milioni da assegnare al Fondo
occupazione disabili per quote di trattamento retributivo e
contributi per spese di impianto per le strutture per attività
protette di cui all'articolo 18, comma 3, lettera c);
d) lire 30.000 milioni da assegnare al Fondo
occupazione disabili per il finanziamento di agevolazioni ed
incentivi di cui all'articolo 19.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1994, 1995 e
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati
all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza
dei medesimi, provvede ad adeguare corrispondentemente i
contributi previdenziali.
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