| 1. Il contributo statale alla spesa sostenuta per la
modifica degli strumenti di guida, previsto dall'articolo 27
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore dei titolari di
patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con
incapacità motorie permanenti, è elevato al 50 per cento,
fermo restando lo stanziamento di bilancio di cui all'articolo
42, comma 6, lettera n), della citata legge n. 104 del
1992.
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