| Onorevoli Colleghi! -- Il suggerirsi delle leggi che
nell'ultimo quinquennio hanno regolato la materia
dell'accertamento dell'invalidità civile, in un primo tempo
affidato alle commissioni sanitarie provinciali di prima e
seconda istanza (legge 23 dicembre 1978, n. 833), poi alle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
d'invalidità civile (legge 26 luglio 1988, n. 291) e
successivamente alle commissioni mediche delle unità sanitarie
locali congiuntamente a quelle periferiche per le pensioni di
guerra e d'invalidità civile (legge 15 ottobre 1990, n. 295),
ha determinato notevoli ritardi nella definizione delle
pratiche, con rilevanti giacenze presso queste ultime
commissioni.
Nel frattempo agli interessati è ovviamente preclusa la
possibilità di ottenere le provvidenze economiche previste in
loro favore e gli altri benefìci che la legge contempla
(iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro,
esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria,
protesi e altri presidi connessi alla menomazione,
eccetera).
Per porre rimedio all'inconveniente, gravemente
pregiudizievole degli interessi degli invalidi, l'Associazione
nazionale dei mutilati e invalidi civili (ANMIC), che per
legge ha la rappresentanza e tutela dell'intera categoria ed è
giustamente preoccupata delle conseguenze negative derivanti
dai suddetti ritardi, ha proposto di demandare in via
transitoria la definizione delle
Pag. 2
pratiche arretrate, giacenti presso le commissioni delle
unità sanitarie locali da oltre un anno, alle commissioni
mediche dell'INPS, ferma rimanendo la competenza accertativa
delle commissioni delle unità sanitarie locali per le domande
correnti, presentate successivamente al termine su
indicato.
La proposta è in linea con l'impegno di Governo assunto in
sede di discussione dell'ordine del giorno n. 9/3339/38,
presentato dall'onorevole Farigu ed altri, e approvato nella
seduta della Camera dei deputati del 17 dicembre 1993.
A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge,
la quale prevede all'articolo 1, il temporaneo trasferimento
di competenza dalle commissioni delle unità sanitarie locali a
quelle INPS col richiamo alla tabella delle percentuali di
invalidità applicabile agli invalidi civili; all'articolo 2,
le procedure accertative e i successivi adempimenti;
all'articolo 3, la
tutela amministrativa e giurisdizionale consentita.
La presente proposta risponde a un evidente principio di
giustizia verso i disabili e assume un tangibile significato
di trasparenza dell'attività accertativa, rappresentando una
chiara risposta alla generalizzata e non comprovata denuncia
del fenomeno dei falsi invalidi, considerata l'alta
specializzazione e imparzialità dei medici che compongono le
commissioni dell'INPS.
L'iniziativa non comporta oneri finanziari essendo la spesa
relativa ai compensi da corrispondere ai medici delle
commissioni INPS più che compensata da quella che sarebbe
stata sostenuta per i medici delle commissioni delle unità
sanitarie locali e di quelle periferiche del Tesoro.
Il trasferimento dei fondi dalle regioni e dal Ministero
del tesoro all'INPS, limitatamente al lavoro di smaltimento
delle pratiche arretrate, potrà avvenire previa intesa tra
detti enti.
| |