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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5800
DDL0474-0002
Progetto di legge Camera n. 474 - testo presentato - (DDL12-474)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C474. TESTIPDL
...C474.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC474 ZZ12 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- Il suggerirsi delle leggi che
  nell'ultimo quinquennio hanno regolato la materia
  dell'accertamento dell'invalidità civile, in un primo tempo
  affidato alle commissioni sanitarie provinciali di prima e
  seconda istanza (legge 23 dicembre 1978, n. 833), poi alle
  commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
  d'invalidità civile (legge 26 luglio 1988, n. 291) e
  successivamente alle commissioni mediche delle unità sanitarie
  locali congiuntamente a quelle periferiche per le pensioni di
  guerra e d'invalidità civile (legge 15 ottobre 1990, n. 295),
  ha determinato notevoli ritardi nella definizione delle
  pratiche, con rilevanti giacenze presso queste ultime
  commissioni.
    Nel frattempo agli interessati è ovviamente preclusa la
  possibilità di ottenere le provvidenze economiche previste in
  loro favore e gli altri benefìci che la legge contempla
  (iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro,
  esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria,
  protesi e altri presidi connessi alla menomazione,
  eccetera).
    Per porre rimedio all'inconveniente, gravemente
  pregiudizievole degli interessi degli invalidi, l'Associazione
  nazionale dei mutilati e invalidi civili (ANMIC), che per
  legge ha la rappresentanza e tutela dell'intera categoria ed è
  giustamente preoccupata delle conseguenze negative derivanti
  dai suddetti ritardi, ha proposto di demandare in via
  transitoria la definizione delle
 
                               Pag. 2
 
  pratiche arretrate, giacenti presso le commissioni delle
  unità sanitarie locali da oltre un anno, alle commissioni
  mediche dell'INPS, ferma rimanendo la competenza accertativa
  delle commissioni delle unità sanitarie locali per le domande
  correnti, presentate successivamente al termine su
  indicato.
    La proposta è in linea con l'impegno di Governo assunto in
  sede di discussione dell'ordine del giorno n. 9/3339/38,
  presentato dall'onorevole Farigu ed altri, e approvato nella
  seduta della Camera dei deputati del 17 dicembre 1993.
    A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge,
  la quale prevede all'articolo 1, il temporaneo trasferimento
  di competenza dalle commissioni delle unità sanitarie locali a
  quelle INPS col richiamo alla tabella delle percentuali di
  invalidità applicabile agli invalidi civili; all'articolo 2,
  le procedure accertative e i successivi adempimenti;
  all'articolo 3, la
  tutela amministrativa e giurisdizionale consentita.
    La presente proposta risponde a un evidente principio di
  giustizia verso i disabili e assume un tangibile significato
  di trasparenza dell'attività accertativa, rappresentando una
  chiara risposta alla generalizzata e non comprovata denuncia
  del fenomeno dei falsi invalidi, considerata l'alta
  specializzazione e imparzialità dei medici che compongono le
  commissioni dell'INPS.
    L'iniziativa non comporta oneri finanziari essendo la spesa
  relativa ai compensi da corrispondere ai medici delle
  commissioni INPS più che compensata da quella che sarebbe
  stata sostenuta per i medici delle commissioni delle unità
  sanitarie locali e di quelle periferiche del Tesoro.
    Il trasferimento dei fondi dalle regioni e dal Ministero
  del tesoro all'INPS, limitatamente al lavoro di smaltimento
  delle pratiche arretrate, potrà avvenire previa intesa tra
  detti enti.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-474 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0474 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=047400 00 FASCIDC=12DDL0474 SORTNAV=0047400 000 00000 ZZDDLC474 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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