| 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande di
riconoscimento dell'invalidità civile giacenti da oltre un
anno presso le commissioni mediche delle unità sanitarie
locali sono effettuati, fino al loro esaurimento, dalle
commissioni mediche dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), con l'applicazione della tabella delle
percentuali di invalidità approvata con decreto del Ministro
della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992.
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse dalle
commissioni mediche delle unità sanitarie locali a quelle
dell'INPS competenti per territorio entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono
essere definite entro un anno dalla data di trasmissione degli
atti.
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