| 1. Le commissioni mediche dell'INPS, integrate con un
sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili (ANMIC), procedono agli
accertamenti sanitari e redigono il verbale di visita secondo
i criteri di cui all'articolo 1, quinto, sesto e settimo
comma, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n.
387. Al verbale di visita è unito il prospetto valutativo di
cui all'ottavo comma dell'articolo 1 del citato decreto del
Ministro del tesoro.
2. In sede di accertamenti sanitari l'invalido può farsi
assistere dal proprio medico di fiducia.
3. Copia del verbale di visita, attestata conforme
all'originale, è trasmessa all'interessato a mezzo di lettera
raccomandata
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con avviso di ricevimento e, nei casi in cui la domanda
presentata sia finalizzata al conseguimento della pensione,
dell'assegno o dell'indennità di accompagnamento, anche alla
competente prefettura, sempre che dal verbale risulti una
riduzione della capacità lavorativa sufficiente per dar luogo,
in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione
di tali provvidenze. Una terza copia è trasmessa all'unità
sanitaria locale competente per territorio.
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